Nel 730/2021 debutta la nuova integrazione salariale che ha preso il posto del c.d Bonus Renzi. Infatti, dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta un trattamento integrativo, nuovo bonus Irpef. Il bonus è pari a 600 euro per il 2020 e 1200 euro per il 2021. Inoltre per i lavoratori in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 50.000 euro è riconosciuta  una specifica detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Di seguito, le indicazioni per compilare correttamente il 730.

Il nuovo bonus Irpef

lL D.L. 3/2020 ha sostituito il c.d bonus Irpef meglio conosciuto come bonus Renzi 80 euro prevedendo un nuovo bonus Irpef.

In particolare, il nuovo bonus consiste in un trattamento integrativo riconosciuto in busta paga ai titolari di reddito di lavoro dipendente Soggetti la cui imposta lorda dovuta determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro. Non rileva il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Rileva invece il reddito conseguito in regime forfettario.
Il bonus opera in automatico e pro quota sulle retribuzioni mensili.

Il D.L. 34/2020, considerata l’emergenza economico-sanitaria da covid-19, ammette il bonus Irpef (pre e post modifiche) anche laddove l’imposta lorda dovuta sui solo redditi da lavoro dipendente ( o su reddito ad essi assimilati) sia inferiore alle detrazioni da lavoro dipendente spettanti al lavoratore.

Accanto al nuovo bonus, rispetto alle detrazioni previste per tipologia di reddito, art 13 del DPR 917/96, per coloro che non rispettano i requisiti reddituali del bonus è riconosciuta un specifica detrazione Irpef.
L’importo dela detrazione è di:

  • 600 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001,
  • in caso di superamento del predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 480 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001.

Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.001, l’importo dell’ulteriore detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Bonus Irpef: il debutto nel 730/2021

L’interazione salariale (nuovo bonus Irpef) va indicata nel 730/2021. Precisamente nel rigo C14.

Nello specifico, in colonna 4 va indicato,

l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta, indicato nel punto 401 della Certificazione Unica 2021. In nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 402 della Certificazione Unica.

Attenzione, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella dichiarazione, prospetto di liquidazione 730-3.

Infatti, ai fini del calcolo dell’imposta netta dovuta in dichiarazione, dall’importo dell’imposta netta vengono sottratti:

  • gli ulteriori crediti d’imposta indicati in dichiarazione;
  • le ritenute già effettuate dal sostituto d’imposta all’atto della corre-
    sponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
  •  le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di
    pensione, dichiarate nei quadri D e F del Mod. 730;
  •  l’eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione;
  • gli acconti versati tramite il sostituto d’imposta ovvero direttamente dal
    contribuente;
  • il bonus Irpef (vecchio Bonus Renzi operativo fino al 30 giungo 2020) e il trattamento integrativo riconosciuto in dichiarazione.

Vengono invece aggiunti all’imposta dovuta:il bonus Renzi e il trattamento integrativo da restituire se in dichiarazione ci si accorge di non rispettare le soglie reddituali e le ulteriori condizioni previste dalla norma.