L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 322 del 8 settembre 2020: “Articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici”, ha fornito utili chiarimenti in merito al credito d’imposta del 45% per l’acquisto di beni strumentali nei territori del mezzogiorno e del cosiddetto cratere sismico. In particolare, con la risposta all’interpello sopra menzionate, l’Ade spiega quale sono i beni agevolabili.

Il quesito posto dal contribuente

L’istante, una società con sede legale, amministrativa e unità locali ubicate in un comune del cosiddetto “cratere sismico”, intende acquisire in leasing un nuovo carrello elevatore.

Si tratta, dunque, di un bene strumentale da inserire nel processo produttivo della impresa.

Ai fini contabili, il bene verrà iscritto, secondo corretti principi contabili (OIC 16), nella voce “Impianti e macchinari” (voce B.II.2 dello stato patrimoniale previsto dall’art. 2424 c.c.).

Tanto premesso, la società chiede di sapere se, per tale investimento, potrà beneficiare del credito di imposta pari al 45% sull’importo investito, previsto dall’articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017.

Bonus investimenti mezzogiorno e cratere sismico

L’agenzia delle entrate si limita a fornire dei chiarimenti di carattere generale, specificando quanto segue:

L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2020 effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di “beni strumentali nuovi”, quindi “macchinari, impianti e attrezzature varie”, facenti parte di un “progetto di investimento iniziale” e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assististe delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

In particolare, il comma 99 della citata norma definisce agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

L’agevolazione, invece, non spetta per gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”, nonché tutti quei beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma della agevolazione.

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