Con la risposta all’interpello n. 389 del 22 settembre 2020: “Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicabilità della disciplina sul credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Articolo 1, commi 185 e ss legge n. 160/2019”, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito all’ambito di applicazione soggettivo del cosiddetto bonus investimenti beni strumentali.

Quesito del contribuente

L’istante, un Comune italiano, chiede all’amministrazione finanziaria se può godere dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi 185 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus investimenti in beni strumentali), in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi che andrà ad effettuare nel 2020 nell’ambito della sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, attività di impresa non soggetta ad IRES e rilevante ai fini Iva in quanto commerciale.

Tali investimenti, spiega il contribuente, non riguardano beni gratuitamente devolvibili trattandosi di investimenti in beni di proprietà dell’ente.

Dunque, Si tratta di beni strumentali nuovi oggettivamente agevolabili dal nuovo credito di imposta.

Bonus investimenti in beni strumentali

Il bonus investimenti in beni strumentali è riservato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento.

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;
  • immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700 mila euro di costi ammissibili;
  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Infine, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.

Risposta dell’agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate risponde con esito positivo al quesito del contribuente: anche se fuori dal perimetro Ires, il Comune, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, può beneficiare del nuovo credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi.

A tal proposito, lo stesso articolo 186 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede quanto segue:

possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.

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