Il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno deve essere utilizzato in compensazione tramite modelli F24 esclusivamente dal titolare dell’impresa familiare, con indicazione nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo all’anno d’imposta in cui il credito è maturato, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta di utilizzo oppure deve essere ripartito, in proporzione alla quota di partecipazione al reddito d’impresa, tra titolare e collaboratore familiare e, quindi, è da utilizzarsi in compensazione nei rispettivi modelli di pagamento F24 e indicato dai due beneficiari nel quadro RU dei propri modelli di dichiarazione? E’ questo il quesito cui l’Agenzia delle Entrate ha dato riposta in apposita istanza di interpello (Risposta n. 85/E del 2020). Il beneficio in esame è quello introdotto con i commi da 98 a 108, della Legge n.

208 del 2015 (Legge di bilancio 2016) e successive modificazioni con cui il legislatore riconosce un credito di imposta a favore delle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il beneficio è differenziato in funzione della dimensione aziendale e ed i soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione sono tenuti a effettuare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con provvedimento Prot. n. 670294 del 9 agosto 2019. Chiarimenti in merito all’agevolazione sono stati forniti dalla stessa Amministrazione finanziaria con le Circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017.

Gli orientamenti di prassi

Al fine di rispondere alla richiesta del soggetto istante, l’Agenzia delle Entrate, richiama in primis l’ambito soggettivo del beneficio: si tratta delle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi. Beneficiari possono essere tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, esclusi i soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo) e i soggetti in difficoltà.

Richiamando poi il trattamento fiscale dei redditi prodotti dall’impresa familiare si evidenzia che, il comma 4 dell’articolo 5 del TUIR prevede, al ricorrere delle condizioni ivi indicate, che il relativo reddito sia imputato al titolare imprenditore (al quale spetta la quota minima del 51%) e ai familiari collaboratori, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Poiché, dunque, il collaboratore familiare è titolare di un reddito di partecipazione, che, ottenuto dalla ripartizione del reddito di impresa, ne mantiene la stessa natura con la conseguenza che, per l’Agenzia delle Entrate lo stesso, in qualità di titolare di reddito di impresa, può rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione del credito di imposta oggetto di trattazione. Bisogna, quindi, richiamare quanto previsto in merito al trasferimento in capo ai soci dei crediti d’imposta delle società di persone. A questo proposito le Entrate, nella Risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003, avevano avuto modo di chiarire che possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d’imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società. Tale affermazione trova fondamento nel principio di tassazione proprio delle società di persone, ossia il c.d. principio della trasparenza fiscale di cui all’art. 5 del TUIR ai sensi del quale “I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base delle predette osservazioni, dunque, l’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’interpello in commento conclude affermando che gli stessi principi trovano applicazione anche nel caso dell’impresa familiare considerato che la disciplina di tali imprese di cui al menzionato comma 4 dello stesso art. 5 del TUIR si basa anch’essa sul medesimo principio di trasparenza fiscale. Pertanto, il credito d’imposta per investimenti al sud deve essere attribuito al collaboratore familiare, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. La ripartizione del credito di imposta in questione dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi del titolare dell’impresa familiare e il collaboratore familiare potrà utilizzare la quota di reddito assegnatagli solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi. Nella stessa risposta l’Amministrazione chiarisce anche che in assenza di un’espressa esclusione normativa il credito d’imposta in commento è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l’altro, che tale credito, ai fini IRPEF, IRES d IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito d’impresa. Inoltre in merito alla natura del contributo si precisa che esso è da considerarsi come un contributo in conto impianti.