E’ stato aggiornato il software di compilazione da utilizzare per la richiesta del credito d’imposta investimenti al sud.  Agevolazione riconosciuta alle  imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito d’imposta per gli investimenti al sud

La legge di stabilità 2016 ha introdotto un  un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Premesso ciò, il decreto legge n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina del Credito d’imposta in esame. In particolare i principali interventi hanno riguardato:

  • l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna;
  • l’innalzamento delle aliquote del Credito che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;
  • l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;
  • la cumulabilità del Credito con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.

Ad oggi l’agevolazione opera nella misura massima del:

  • 45 per cento per le piccole imprese (costi ammissibili 3 mln),
  • del 35per cento per le medie (10 mln) e
  • del 35 per cento per le grandi (15 mln).

Al contrario, il credito opera nella misura del 30, 20 e 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi imprese situate nelle regioni di Abruzzo e Molise.

Detto ciò, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 il Credito è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

La presentazione delle istanze: la richiesta del credito d’imposta

La richiesta del credito ‘imposta passa dalla presentazione di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Difatti, con il modello “CIM 17 è possibile presentare la comunicazione per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015);
  • credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017);
  • credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017).

Da precisare che le prime due agevolazioni sono operative fino al 31 dicembre 2020. Invece, per gli investimenti nelle zone ZES, l’agevolazione opera fino al 31 dicembre 2022 e su una spesa max di 50 milioni.

Aggiornato il software per la compilazione dell’istanza

La presentazione della richiesta è effettuata attraverso apposito software di compilazione  reso disponibile dall’Agenzia delle entrate. Difatti, proprio ieri è stato comunicato un aggiornamento alla versione 2.0.7

Presentata la domanda, la compensazione del credito in F24  può essere esercitata a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito. L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.

Infine è da ricordare che non possono presentare la richiesta i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture; difatti sono altresì esclusi coloro che operano nella produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Stesse indicazioni per  settori creditizio, finanziario e assicurativo. Inoltre, ‘agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà'(vedi comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014). E’ da precisare che per i crediti d’imposta Sisma e ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.