Il bonus IMU previsto con l’art. 22 decreto-legge n. 21 del 2022 diventa operativo. L’Agenzia delle Entrate, con l’apposito provvedimento definisce, criteri e modalità operative della misura di sostegno.

Con il provvedimento è definito anche il modello di autodichiarazione che bisogna inviare all’Amministrazione finanziaria per godere del beneficio.

Il bonus IMU si sostanzia in un credito d’imposta pari al 50% dell’importo pagato come secondo acconto IMU dovuto nell’anno 2021.

Interessa le partite IVA e non tutte. In dettaglio, il contributo è destinato alle imprese del settore turismo e riguarda l’importo IMU versato per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni).

Bonus IMU, destinatari e requisiti

Il bonus IMU spetta alle imprese turistico-ricettive, agli agriturismi, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto fieristico e congressuale e ai complessi termali e parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.

Il sussidio è stato voluto dal legislatore come misura di aiuto verso le imprese del settore fortemente colpito dalle conseguenze derivanti dalla crisi pandemica Covid-19.

Per averne diritto è necessario che siano rispettati entrambi i seguenti requisiti:

  • i proprietari degli immobili oggetto di imposta devono essere anche i gestori dell’attività (il bonus IMU, quindi, ad esempio, NON spetta se il fabbricato è di proprietà di Tizio mentre il gestore dell’attività è Caio)
  • l’attività deve aver subito diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel secondo trimestre 2021, di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Si tenga presente che, per espressa previsione di legge, il bonus IMU in commento:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
  • non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e nemmeno rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese.

L’autodichiarazione da inviare all’Agenzia Entrate

Il riconoscimento del bonus IMU è condizionato al rispetto delle normativa europea in materia di aiuti di Stato.

In particolare il beneficio spetta nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Si tratta della c.d. Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

A questo scopo, dunque, è stabilito che chi intende beneficiare del bonus deve inviare, all’Agenzia delle Entrate, l’apposita autodichiarazione attraverso il modello approvato con il Provvedimento del 16 settembre 2022.

Il modello deve essere inviato, direttamente o anche tramite intermediario incaricato, nel periodo temporale che va dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. Entro 10 giorni dall’invio, l’Agenzia delle Entrate comunicherà il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta.

Una volta ottenuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (nel modello F24) a partire dal giorno dopo in cui le Entrate hanno dato l’ok per il riconoscimento.