In fase di conversione in Legge del decreto Sostegni-bis, è stata introdotta un’importante novità in materia di IMU. Sono interessati coloro che hanno già effettuato il pagamento della 1° rata entro lo scorso 16 giugno. Al ricorrere di precise condizioni sarà possibile ricevere il rimborso di quanto versato, anche in ravvedimento. Oltre ad ottenere il rimborso della 1° rata, non sarà necessario versare il saldo Imu 2021.

L’esonero IMU nel decreto Sostegni-bis: sono interessati i locatori con convalida di sfratto

In fase di conversione in legge del D.L. 73/2021, Decreto Sostegni-bis, è stato proposto un importante emendamento che potrebbe allargare la platea dei soggetti esonerati al versamento dell’IMU 2021.

Nello specifico, è prevista l’esenzione dell’IMU 2021 per:

  • i proprietari di casa ad uso abitativo, concesso in locazione,
  • che abbiano ottenuto, contro l’inquilino, l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020.

Il bonus IMU dovrebbe trovare applicazione anche in riferimento ai proprietari che hanno ottenuto la convalida dello sfratto successivamente al 28 febbraio, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021 (vedi blocco sfratti).

L’esonero riguarda sia l’acconto IMU 2021 che il saldo.

L’esonero, se confermato nel testo definitivo, entrerà in vigore dopo che già è stato versato il 1° acconto. A tal proposito, coloro che rientrano nelle suddette casistiche otterranno il rimborso di quanto versato al 16 giugno o in data successiva in ravvedimento operoso IMU.

Per il ristoro ai Comuni, a fronte delle minori entrate derivanti dell’esenzione dell’imposta municipale, è istituito un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro.

Gli altri esoneri già in essere

Tale esonero c.d bonus IMU si aggiunge a quelli già previsti dalle varie norme emergenziali Covid-19.

Ad esempio, con la Legge di bilancio 2021 è stato disposto l’esonero dal versamento della 1° rata IMU in riferimento gli immobili destinati a:

  1. stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  2. alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni;
  3. case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  4. ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

A queste previsioni di esonero se ne aggiungono altre previste dal D.L. 104/2020, D.L. Agosto e del D.L. 41/2021, decreto Sostegni.

Le disposizioni agevolative si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final riguardante gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia in periodo Covid-19