Il Ddl di bilancio 2021 estende al 2022 il credito d’imposta formazione 4.0.

 

Oltre alla proroga, viene previsto altresì un ampliamento dei costi agevolabili,  in linea con le disposizioni del Regolamento UE 651/2014.

 

Ecco in chiaro tutte le novità previste nel Ddl di bilancio 2021.

Il credito d’imposta formazione 4.0: le spese ammissibili

Come da indicazioni presenti sul sito del Ministero dello sviluppo economico (Mi.Se.), il credito d’imposta formazione 4.0, commi 46-56, Legge n°205/2017, agevola gli investimenti delle  nella formazione del personale per favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

 

Ad oggi, il credito si applica alle spese di formazione sostenute 2021 ossia nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

 

Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:

 

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese;
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese;
  •  30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

 

Il credito d’imposta sale al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Ulteriori spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi come docente o tutor alle attività di formazione ammissibili. Tali spese sono agevolabili nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24,  a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

 

Inoltre, sussiste l’obbligo:

 

  • di redigere una documentazione contabile certificata;
  • di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

 

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una specifica comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Soggetti beneficiari

Possono richiedere il credito d’imposta:

 

  • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato,
  • incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

 

Non rileva la natura giuridica dell’impresa (società di persone, capitali ecc), il settore economico di appartenenza, il regime contabile adottato ecc.

 

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Rileva anche il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Credito d’imposta formazione 4.0: le novità del Ddl di bilancio 2021

Il Ddl di bilancio interviene sul credito d’imposta formazione 4.0

 

In particolare l’attuale bozza della Legge di bilancio 2021 estende al  al 2022 il credito d’imposta formazione 4.0 e amplia i costi ammissibili.

L’ampliamento dei costi ammissibili avviene in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014.

Infatti, tale regolamento dichiara alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato interno. In applicazione degli arti­ coli 107 e 108 del trattato U.E.

 

Nel complesso, sono ammessi all’agevolazione i seguenti costi:

 

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione( Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

 

Viene disposto lo stanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore dell’ENEA.

 

Lo stanziamento è volto ad assicurare un supporto tecnico al Mi.Se. al fine di fornire pareri sulla riconoscibilità degli investimenti al Piano Nazionale Transizione 4.0.