Le spese pagate per le sedute del fisioterapista possono essere scaricate dalle tasse. Anche tali spese soggiacciono all’obbligo di pagamento tracciabile previsto dalla Legge  di bilancio 2020. In alcuni casi però è possibile pagare in contanti.

La detrazione per le spese di fisioterapia

Le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione del 19%, limitatamente all’ammontare totale (spese sanitarie complessive) che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:

  • prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici)
  • prestazioni specialistiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche;
  • ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
  • trapianto di organi;
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  • acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di
    base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della
    persona.

Dunque, anche le spese per la fisioterapia possono essere detratte dalle tasse.

Anche se effettuata a domicilio.

Bonus fisioterapia: quando è ammesso il pagamento in contanti per usufruire della detrazione per spese sanitarie

Con la Legge n° 160/2019, Legge di bilancio 2020, le detrazioni fiscali da indicare in dichiarazione dei redditi, sono state subordinate al pagamento tramite strumenti tracciabili. Si pensi alle spese di istruzione, sanitarie, veterinarie, funebri ecc.

Nello specifico, al al comma 679 è previsto che:

ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241.

Ad ogni modo, possono essere pagate in contanti: i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Senza che ciò pregiudichi il diritto alla detrazione.

Da qui, se il pagamento è effettuato in contanti, la detrazione può essere richiesta solo se le sedute fisioterapiche sono state eseguite in strutture pubbliche, oppure in strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. In caso contrario, è richiesto l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”, che può essere attestato anche mediante annotazione in fattura (ricevuta fiscale o documento commerciale).