L’art. 121 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), come noto, ha ammesso la possibilità per le spese sostenute nel 2020 e 2021 e che danno diritto ai bonus fiscali sulla casa (ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, ecc.), di optare, in luogo della detrazione fiscale, per:

  • lo sconto diretto in fattura, da parte della stessa impresa che ha effettuato i lavori, la quale poi recupera il corrispettivo sotto forma di credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione in F24 oppure cedere ulteriormente a terzi, inclusi istituti di credito e finanziari
  • cessione del credito a terzi soggetti, inclusa l’impresa stessa che ha eseguito i lavori ed inclusi istituto di credito e finanziari.

L’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo.

Per le spese 2020 il termine di comunicazione è stato prorogato al 31 marzo 2020 (vedi anche Cessione bonus fiscali sulla casa: in scadenza la comunicazione per le spese 2020).

La cessione del credito anche per le rate residue di detrazione

Si tenga presente che l’opzione per la cessione del credito può riguardare l’intero importo della detrazione oppure anche le rate residue di detrazione.

In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa per il bonus ristrutturazione nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.

Occorre, tuttavia, precisare che tale possibilità è ammessa per le spese 2020 e 2021 e non anche per quelle precedenti.

Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che abbia sostenuto spese di ristrutturazione nel 2018 per le quali sta beneficiando della relativa detrazione fiscale del 50% in 10 quote annuali di pari importo. In questo caso questi ha già goduto nel Modello 730/2019 (anno 2019) e Modello 730/2020 (anno 2019) delle prime due rate di detrazione.

Trattandosi di spese sostenute prima del 2020, non potrà cedere le restanti 8 rate di detrazione, ma dovrà goderne nei modelli reddituali ancora da presentarsi negli anni successivi.

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