Può capitare che a chiedere bonus figli (esempio tipo il bonus bebè) siano genitori separati o divorziati. In questi casi quale reddito va considerato? Come viene calcolato l’ISEE per valutare il diritto al bonus bebè o altri bonus figli in caso di separazione o divorzio dei genitori? Oltre al modello ordinario di utilizzo generale, esiste infatti il cd ISEE Minori (detto anche ISEE Mini). Quest’ultimo si usa ad esempio per la richiesta di bonus luce e gas, cartelle Equitalia, sconto TARI etc.

ma vediamo dunque più nel dettaglio le situazioni specifiche in cui si usa l’ISEE Minorenni (con compilazione del quadro D, presente nel Modulo MB.2).
La regola base da tenere a mente è che i coniugi con diversa residenza, pur non essendo indicati nello stesso stato di famiglia, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare e vanno dunque sempre indicati nella medesima dichiarazione.

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In merito a queste situazioni, oggi non rare, l’Inps ha avuto modo di chiarire che in presenza di genitori (tra di loro) separati con sentenza del giudice (no quindi separazione di fatto), il genitore non convivente non debba essere incluso. Ne consegue dunque che il modello corretto da compilare sarà l’ISEE Ordinario/Mini.
Vediamo meglio come si compila il quadro D dell’ISEE Minori nelle diverse ipotesi in cui ricorre e quali dati e documenti servono del coniuge non affidatario (a meno che non sia coniugato o abbia figli con persona diversa, ne sia accertata l’estraneità con i figli in termini di rapporti affettivi ed economici stabilita oppure vi sia un provvedimento dell’autorità giudiziaria in cui viene stabilito il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli o l’allontanamento dalla residenza familiare con esclusione della podestà sui figli).

Se non ricorre nessuna delle ipotesi appena citate, bisognerà barrare l’ultima delle voci del quadro D, ovvero “Il genitore non convivente non si trova in alcuna delle seguenti condizioni” e i suoi dati anagrafici verranno riportati nel Quadro A Nucleo familiare.

I redditi e i patrimoni del genitore GNC (genitore non coniugato e non convivente) andranno dichiarati come componente aggregata del nucleo familiare ai fini del calcolo dell’ISEE Minorenni. Alternativamente, se il contribuente è già in possesso di un proprio calcolo ISEE, si potrà soprassedere alla compilazione del Quadro A inserendo il protocollo INPS che si riferisce a tale DSU.