Che il bonus facciate spetti per lavori fatti su edifici “esistenti” alla data di inizio interventi questo è certo e lo dice la normativa.

Ci si chiede, tuttavia, se il beneficio spetti anche laddove i lavori siano eseguiti da un soggetto residente in Italia ma su un immobile di sua proprietà ubicato fuori dal nostro Paese.

Facciamo chiarezza, dunque, sulla questione in questo articolo.

Bonus facciate è per i residenti e non residenti

Il bonus facciate, introdotto nel 2020 e prorogato anche per le spese 2021, si concretizza in una a detrazione fiscale del 90% (da godere in 10 quote annuali di pari importo) riconosciuta a fronte di spese fatte per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

Non sono previsti limiti di spesa su cui applicare la detrazione. Possono godere del bonus facciate sia soggetti residenti che soggetti non residenti.

I lavori devono essere effettuati, come detto, su edifici esistenti. Inoltre è ammesso optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il bonus per i lavori sull’immobile all’estero

Altro indispensabile requisito previsto dalla normativa di riferimento è che, ai fini del bonus facciate, l’immobile oggetto dei lavori deve trovarsi nelle zone A e B del comune indicate dall’articolo 2 del Dm n. 1444/1968 o in zone a queste equivalenti in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (l’eventuale assimilazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti).

Quando si parla di zone A e B si fa riferimento a quelle del comune “italiano” in cui si trova l’edificio. Ne consegue che il bonus facciate spetta ai residenti e non residenti solo con riguardo ad interventi fatti su immobili ubicati nel nostro bel Paese e non anche per quelli fatti su edifici posseduti ed ubicati all’estero.

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