Bonus facciate per la tinteggiatura della recinzione e del cancello. Cosa c’è di vero? In questi giorni sta trapelando la voce che i lavori di tinteggiatura della recinzione e del cancello rientrano nel bonus facciate. La norma di riferimento prevede che sono agevolati gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Ecco cosa c’è di vero.

Il bonus facciate

Tra i vari bonus edilizi che stanno riscontrando maggior successo, vi rientra sicuramente il bonus facciate (Legge di bilancio 2020).

L’agevolazione bonus facciate consiste in una una detrazione d’imposta del 90%. Sono agevolati  gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Il bonus spetta sia a chi paga l’Irpef sia chi a chi paga l’Ires (le società). Se l’immobile non presenta abusi edilizi.

In base a quanto previsto dalla norma e dalla guida dell’Agenzia delle entrate sul bonus facciate, la detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale.

Bonus facciate per la tinteggiatura della recinzione e del cancello. Cosa c’è di vero?

In base a quanto detto sopra, perr usufruire del “bonus facciate” gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna” di edifici esistenti e ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.

1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Tali interventi, inoltre, devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi” (articolo 1 comma 121 della legge n. 160/2019).

Pertanto, non costituendo interventi su strutture opache della facciata, non sono ammesse al beneficio le spese sostenute, per esempio, per interventi su finestre, grate, portoni e  tetti ecc.

Noi di investire oggi riteniamo che l’esclusione valga anche per i lavori di tinteggiatura della recinzione e del cancello.