Niente bonus facciate per i soggetti esenti dal pagamento IRES. Negata a questi soggetti anche la possibilità dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Il perché è stato dato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 397/E del 23 settembre 2020, emanata dietro istanza di interpello presentata da un Comune, il quale chiedeva se è possibile per tale ente godere del beneficio fiscale in commento per i lavori sulla facciata dell’edificio adibito a sede istituzionale e a uffici del comune medesimo.

Bonus facciate: in riepilogo dell’agevolazione

Il documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria ripercorre in primis le caratteristiche del bonus facciate ricordando che tale agevolazione si concretizza in una detrazione fiscale pari al 90% (ai fini IRPEF o IRES) delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B del comune in cui si trova l’immobile stesso oggetto dei lavori, come individuate ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 144.

Nel dettaglio, ai sensi di quest’ultimo, fanno parte:

  • zona A – le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • zona B – le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A), con la specifica che si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2″.

Possibilità di optare per la sconto in fattura o la cessione del credito anche per il bonus facciate

Con l’art. 121 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), il legislatore ha poi ammesso anche per il bonus facciate, la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Le modalità di esercizio dell’opzione sono indicate nel Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 283847/2020.

Si tenga presente che, anche se per ora il bonus è limitato alle spese fatte nel 2020, si parla di una quasi sicura proroga, nella prossima manovra di bilancio, anche per le spese che si faranno nel 2021.

Chi sono i soggetti che possono godere del bonus facciate?

Riguardo i soggetti ammessi a godere del bonus facciate, come precisa l’Agenzia delle Entrate, si tratta

“di tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento”.

In particolare, sono ammessi allo sgravio fiscale:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Ad ogni modo, chiariscono le Entrate, “In linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Pertanto non spetta agli enti pubblici territoriali esenti dal pagamento dell’IRES, ai sensi dell’articolo 74 del TUIR”.

Tali soggetti, parimenti, sono anche esclusi dalla possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

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