Per godere del bonus facciate è sufficiente che il comune attesti l’equipollenza dei requisiti in merito alla zona di ubicazione dell’immobile. E’ questo, in sintesi, il chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ad una recente istanza di interpello.

Bonus facciate: dall’introduzione alla proroga

Il bonus facciate, è stato introdotto con la manovra 2020, e si sostanzia in una detrazione fiscale del 90% (da godere in 10 quote annuali di pari importo) riconosciuta a fronte di spese fatte per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

Non sono previsti limiti di spesa su cui applicare la detrazione. Tuttavia, il beneficio spetta solo laddove l’immobile oggetto dei lavori sia ubicato nelle zone A e B indicate dall’articolo 2 del Dm n. 1444/1968 o in zone a queste equivalenti in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali (l’eventuale assimilazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti).

Il beneficio era stato inizialmente previsto per le soli spese sostenute nel 2020. Successivamente, la manovra di bilancio 2021 ha prorogato il bonus anche per il 2021. Inoltre, l’art. 121 del decreto Rilancio ha anche previsto che il beneficiario, per le spese 2020 e 2021, può decidere di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Le zone A e B del comune ammesse al bonus facciate

Come già anticipato, il bonus facciate spetta solo laddove l’edificio oggetto dei lavori sia ubicato in zona A o B come definite ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968. In dettaglio, è’ l’art. 2 di tale a stabilire la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:

  • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree  circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
  • la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Il beneficio, tuttavia, compete anche se l’immobile si trova in zone equivalenti ad A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Tale assimilazione, come detto, deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Bonus facciate: equivalenza alle zone A e B

A proposito dell’equivalenza a zone A e B, nella Risposta n. 23 dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate osserva che il citato decreto n. 1444 del 1968 identifica, nell’ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.

Il decreto è stato, pertanto, richiamato dal legislatore, nell’ambito del bonus facciate, al solo fine di fornire un parametro di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale ma ciò non obbliga il comune ad applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione prevista.

Sulla base di ciò, l’Amministrazione finanziaria giunge a concludere che il bonus facciate può essere applicato a prescindere dalla denominazione della zona in cui si trova l’immobile, purché questa sia riconducibile o comunque equipollenti alle zone territoriali “A” o “B” individuate dal menzionato decreto n. 1444 del 1968.

Tale riconduzione o equipollenza dovrà, comunque, evincersi dalla certificazione rilasciata dall’ente territoriale competente.

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