Il bonus facciate è in scadenza a fine anno 2022, ossia con le spese sostenute entro il 31dicembre 2022. Se il nuovo esecutivo, con alla guida Giorgia Meloni, non interviene con una proroga nella legge di bilancio 2023, questo beneficio fiscale potrebbe scomparire.

Intanto, il decreto Aiuti quater riapre al 110 per le villette unifamiliari e si anticipa al 2023 la nuova percentuale di superbonus al 90% per i lavori fatti sul condominio. Quindi, in quest’ultimo caso, per le spese 2023 il superbonus non sarà più del 110% ma sarà del 90%.

Ad ogni modo, nonostante il bonus facciate non è detto che resti anche alle spese 2023, l’Agenzia delle Entrate continua a fornire alcuni importanti chiarimenti. Da ultimo quello riguardante la possibilità di godere di questo sgravio fiscale anche per i residenti all’estero e per lavori fatti, ovviamente, su immobili posseduti in Italia.

Il bonus facciate oggi

Il bonus facciate, ricordiamo, è la detrazione IRPEF (da godere, nella dichiarazione redditi, in 10 quote annuali di uguale importo) riconosciuta a fronte di lavori finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Deve trattarsi di immobili situati nelle zone A e B del comune, individuate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

In luogo della detrazione fiscale si può optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Non sono previsti limiti di spesa su cui poter applicare la detrazione. Introdotto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con una percentuale di sgravio fiscale del 90%, è stato poi prorogato con la stessa misura anche per le spese del 2021. Da ultimo è stato esteso anche alla spese del 2022 ma ne è stata ridotta la percentuale di detrazione dal 90% al 60%.

Le regole per i residenti all’estero

Come anticipato, il bonus facciate si sostanzia in una detrazione fiscale da godere in 10 quote annuali di pari importo in dichiarazione redditi. In luogo della detrazione si può optare per sconto o cessione del credito.

Essendo una detrazione fiscale ciò implica il fatto che, in linea di principio, dovrebbero restarne esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva e quelli che non possono fruire della detrazione poiché la relativa imposta lorda risulta assorbita da altre detrazioni o non risulti dovuta (si pensi, ad esempio, ai soggetti che rientrano nella cd. no tax area). Questi soggetti, tuttavia, possono comunque optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Nella Risposta n. 550 del 2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce (o meglio ribadisce) che il bonus facciate può essere goduto anche dai soggetti non residenti per lavori fatti su immobili posseduti in Italia, ovviamente nel rispetto di tutte le altre condizioni previste. Se questi non possono goderne nella forma della detrazione fiscale (perché hanno solo redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva o perché, per esempio, non presentano la dichiarazione redditi in Italia) possono sempre optare per sconto in fattura o cessione del credito.