Sono state finalmente pubblicate le istruzioni per usufruire del bonus facciate 2020. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 2/E del 14 febbraio ha messo a disposizione dei contribuenti la guida completa per poter fruire della detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2020.

La circolare fa quindi ampia chiarezza sulla tipologia degli interventi e su come beneficiarne fornendo altresì i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio.

La guida è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it. La circolare definisce quindi il campo d’azione del “bonus facciate” confermando che lo sconto fiscale del 90% si applica agli edifici residenziali o non abitativi, purché situati nelle zone urbanistiche A e B o assimilate dalla normativa regionale o comunale.

Bonus facciate, ambito di applicazione

Ai fini del riconoscimento del bonus facciate, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. L’agevolazione, pertanto – sottolinea l’Agenzia delle Entrate – riguarda “gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni. E ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio“.

I lavori correlati e installazione ponteggi

L’Agenzia delle Entrate precisa anche che beneficiano della detrazione “anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc. Anche gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate“.

Per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio si applicano invece le procedure e gli adempimenti previsti per l’Ecobonus che entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata all’ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

Casi di esclusione del bonus facciate

La detrazione del 90% riguarda solo la sistemazione delle parti impiantistiche che si trovano sulla parte opaca della facciata (es. cavi dei condizionatori o dell’antenna). Sul resto degli impianti spetta la detrazione del 50%. Così come per le coperture orizzontali, come lastrici e terrazze, che non sono parte della facciata esterna, il muro di cinta o eventuali recinzioni dell’edificio. Sono escluse dal bonus facciate anche le tende e le schermature solari che rientrano, invece, negli incentivi previsti per l’ecobonus. Sono infine esclusi anche i lavori sul tetto poiché le coperture non fanno parte della facciata esterne che rientrano, invece, nel bonus ristrutturazioni edilizie o eco bonus.

Bonus facciate anche per gli affittuari

Una novità importante riguarda i soggetti che possono fruire del bonus facciate. Fra questi vi è anche l’affittuario, purché sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. In pratica è sempre il proprietario dell’immobile che ha il diritto a beneficare degli sconti, ma questi può cederlo all’inquilino con accordo scritto. È obbligatorio, quindi, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione relativa ai lavori e alla cessione del diritto al bonus, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, ecc.