L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 838 del 21 dicembre 2021, ha fornito utili chiarimenti relativamente alla possibilità di poter fruire del cosiddetto bonus facciate per dei lavori effettuati solamente su una porzione dell’immobile da parte di un singolo condomino. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è proprietario di un appartamento posto al primo piano di un edificio (composto anche di altre unità abitative di proprietà di terzi) che non è mai stato costituito formalmente in condominio.

Alcuni appartamenti dell’edificio sono stati già oggetto di interventi di ristrutturazione che hanno riguardato esclusivamente le porzioni della facciata ad essi riferibili.

L’Istante chiede se può fruire del bonus facciate per i lavori che riguarderanno esclusivamente il perimetro della sua abitazione, anche se, come già detto, l’edificio non è formalmente un condominio.

Bonus facciate, irrilevante che il condominio non sia stato formalmente costituito

L’Agenzia delle entrate risponde al quesito del contribuente con esito positivo, ritenendo che anche un intervento parziale possa essere ammesso “bonus facciate”. Ma cosa bisogna fare?

In assenza di un condominio formalmente costituito è sufficiente, ai fini della detrazione, l’invio di una comunicazione di avvio dei lavori ai proprietari delle altre unità immobiliari.

È irrilevante la circostanza che il condominio non sia stato formalmente costituito. La nascita del condominio, spiega l’Ade, si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune.

 

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