Bonus facciate e sconto in fattura. L’Agenzia delle entrate ci va giù pesante e con la risposta n° 385 di ieri 20 luglio comunica un secco no all’impresa che, una volta accortasi che nella fattura dei lavori rilasciata al cliente non ha indicato l’applicazione dello “sconto in fattura”, vorrebbe rimediare al suo errore con una nuova fattura in sostituzione di quella precedente.

Di conseguenza, il cliente potrà solo recuperare il bonus scaricandolo in dichiarazione dei redditi. Sempre se viene rispettata un’ulteriore condizione.

Ecco quale condizione deve rispettare il contribuente per non perdere il bonus facciate.

Detrazione al 60% se la fattura contiene errori. La risposta n° 385

La risposta n° 385 di ieri prende spunto da una domanda posta direttamente all’Agenzia delle entrate.

In particolare, dopo aver eseguito dei lavori ammessi al bonus facciate, un’impresa ha emesso la relativa fattura senza applicare lo sconto del 90 per cento. Lo sconto non è altro che l’agevolazione bonus facciate. Il cliente ha pagato regolarmente la parte di spesa scoperta dal bonus ossia il 10%. Il pagamento è avvenuto entro il 31 dicembre 2021. Ciò gli consente di beneficiare di uno sconto del 90% anziché ridotto al 60%.

Da qui, l’impresa ha chiesto all’Agenzia delle entrate se è possibile emettere una nota di variazione per correggere la fattura e indicare correttamente l’applicazione dello sconto.

La risposta dell’Agenzia delle entrate

Innanzitutto, l’Agenzia delle entrate ricorda le condizioni che devono essere presenti per poter effettuare la correzione della fattura.

La correzione della fattura è effettuata generalmente, attraverso l’emissione di una nota di variazione, ovvero un documento che permette di annullare la fattura sbagliata.

Nel caso specifico, la fattura emessa dall’impresa è fiscalmente valida.

Questo perché indica:

  • l’esatto imponibile Iva, pari al prezzo pattuito per i lavori, e
  • il totale dell’Iva, calcolata sull’intero imponibile al lordo dello sconto.

Di conseguenza, la fattura non potrà essere annullata anche se non contiene l’indicazione dello sconto.

Da qui, il cliente non potrà beneficiarne.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ritiene che quest’ultimo possa recuperare le spese sostenute nel 2021 indicandole nella dichiarazione dei redditi e beneficando della relativa detrazione Irpef. In pratica, potrà scaricarle dalle tasse.

Nel complesso, le alternative per il cliente sono le seguenti:

  • non beneficerà dello sconto in fattura e quel 10 per cento versato nel 2021 potrà essere scaricato dalle tasse al 90% nella dichiarazione dei redditi;
  • potrà cedere il bonus visto che non ha ancora comunicato all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo sconto in fattura.

Le spese residue, ossia il 90% delle stesse, se pagate nel 2022, potranno essere portate in detrazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022, nella misura del 60% anziché del 90% (articolo 1, comma 219, legge n. 160/2019). In alternativa, il credito, pari alla detrazione spettante, può oppure ceduto a terzi, comprese le banche.