Il bonus facciate spetta anche in presenza di abusi edilizi? E’ possibile sanare gli abusi prima dell’avvio dei lavori?

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla spettanza del bonus facciate in presenza di abusi edilizi.

Il bonus facciate: quale titolo abilitativo è necessario?

A seconda della portata dell’intervento effettuato, il bonus facciate può rientrare nel perimetro dell’edilizia libera o meno.

Sono interventi effettuabili in edilizia libera quelli per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, né è prevista alcuna specifica comunicazione (si tratta prevalentemente di opere di manutenzione ordinaria).

Ne sono un esempio acuni degli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR, lett. f) (interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il ri-schio del compimento di atti illeciti da parte di terzi), lett. g) (interventi relativi alla realizzazio-ne di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico) ecc.

Al di là del titolo abilitativo necessario per l’esecuzione dei lavori, eventuali abusi edilizi esistenti possono far decadere il bonus spettante.

La decadenza delle agevolazioni

L’art.49 del DPR 380/2001 regola le ipotesi di decadenza delle agevolazioni fiscali in presenza di abusi edilizi.

A tal fine dispone che:

Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, ne’ di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unita’ immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

E’ il Comune a dover segnalare all’Agenzia delle entrate il verificarsi di una delle suddette indicazioni.

Indicazioni ancora più precise si hanno nella sentenza della Corte di Cassazione n. 11788/2021.

In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edifico sia stato costruito legittimamente.

In sintesi, anche ber il bonus facciate è necessario sanare eventuali abusi. Prima dell’inizio dei lavori ammessi al bonus. Pena la decadenza dell’agevolazione.

Anche in riferimento al superbonus 110%, eventuali difformità urbanistiche devono essere sanate in tempo.