Il bonus facciate con aliquota al 90% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e con lavori completati successivamente. Tale possibilità è ammessa non solo per il bonus facciate ma anche per gli altri bonus ordinari. Anche se si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante. Se si opta per lo sconto in fattura, sempre con il consenso del fornitore, è necessario pagare entro il 31 dicembre la quota non coperta dell’agevolazione ossia il 10%.

Sconto in fattura e cessione sono ammessi anche laddove non sia previsto un  pagamento per stato di avanzamento lavori. Tali indicazioni non valgono per il superbonus. Agevolazione per la quale, stando a quanto dice l’Agenzia delle entrate, non la norma, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito devono avvenire per stato di avanzamento lavori.

Sul bonus facciate, con il nuovo “decreto Antifrode” e l’introduzione dell’obbligo di visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese cambia qualcosa? E’ ancora possibile pagare le spese entro il 31 dicembre e completare i lavori dopo?

Teoricamente la risposta potrebbe essere positiva, ma cerchiamo di capire i veri risvolti pratici delle novità introdotte dal decreto “Antifrode.

Il bonus facciate con spese al 31 dicembre e lavori completati nel 2022

Sia per il bonus facciate sia per gli altri bonus edilizi, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiarito che:

  • è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili,
  • non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori.

Quando non sono previsti stati di avanzamento lavori, SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento. Ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

Dunque, i vari bonus spettano anche per i lavori terminati nel 2022. A condizione che, se si opta per lo sconto in fattura, entro il 31 dicembre siano pagate le spese non coperte dalla detrazione. Nel caso del bonus facciate si tratta del 10% delle spese complessive ammesse al bonus.

Cosa cambia con il decreto Antifrode?

Sul bonus facciate e sugli altri bonus edilizi , con il nuovo D.L. 157/2021, c.d “decreto Antifrode” e l’introduzione dell’obbligo di visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese, potrebbe essere cambiata qualcosa.Teoricamente è ancora possibile pagare le spese entro il 31 dicembre e completare i lavori dopo.

Tuttavia, valgono le seguenti osservazioni.

Il tecnico si troverebbe ad attestare delle spese si sostenute entro il 31 dicembre 2021 ma per dei lavori che saranno completati solo nell’anno successivo. Sembra un paradosso, attestare la congruità delle spese per dei lavori non ancora effettuati o completati.

Su tale passaggio sarebbe necessario un ulteriore chiarimento dell’Agenzia delle entrate o del MEF.