L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 191 a un interpello di un contribuente del 23 giugno 2020: “Bonus Facciate – spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per opere accessorie – Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, ha fornito utili chiarimenti in merito al cosiddetto “bonus facciate”.

L’istante, fra le tante cose, pone all’Ade il seguente quesito: per gli interventi già iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, si può usufruire del bonus facciate?

 

Bonus Facciate principio di cassa

L’Ade, nel dare risposta all’interpello del contribuente, cita la circolare n.

2/E del 2020, la quale rileva che nel comma 219 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è utilizzata la locuzione “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”.

Ciò comporta che, ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, “al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono”.

Dunque, Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

Infine, l’Ade chiarisce anche che ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

 

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