In considerazione della possibile sovrapposizione tra gli interventi ammessi al “bonus facciate” (introdotto con la Legge di bilancio 2020) e quelli di riqualificazione energetica, riguardanti l’involucro dell’edificio, oppure quelli di recupero del patrimonio edilizio (agevolabili, rispettivamente, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013), sarà possibile avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente individuati.

Inoltre, ai fini del bonus, gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B individuate dal citato decreto n.

1444 del 1968 e tale assimilazione deve risultare esclusivamente dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti (ad esempio il comune di ubicazione degli immobili) e non può, invece, essere attestata, da un ingegnere, architetto o altro tecnico iscritto ai rispettivi Ordini professionali.

Sono i due importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate rispettivamente nella Risposta n. 179/E e nella Risposta n. 182/E dell’11 giugno 2020.

Un’occasione per analizzare il nuovo bonus fiscale

Le due risposte sono state anche l’occasione per riepilogare il benefico in esame che, come detto, è stata introdotta con la manovra di bilancio 2020. Il beneficio si concretizza in una nuova detrazione fiscale del 90% per spese, effettuate quest’anno 2020, inerenti il rifacimento della facciata degli edifici esistenti, cui possono accedere sia persone fisiche (soggetti IRPEF) che giuridiche (soggetti IRES), residenti e non residenti nel territorio italiano. Ne sono esclusi i contribuenti che agiscono in regime forfettario (salvo che percepiscano altri redditi soggetti ad IRPEF) e coloro che percepiscono esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva dell’IRPEF. Ammessi sono anche gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti.

Lo sgravio fiscale (da ripartire in 10 quote annuali costanti) compete, tuttavia, a condizione che l’immobile oggetto dei lavori siano ubicato in zona A o B del territorio comunale ai sensi dell’articolo 2 del richiamato DM n. 1444 del 1968.

A tal proposito, in risposta alle istanze di interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate ha anche avuto modo di chiarire che, laddove il comune sia privo di strumento urbanistico, ma ricadente in territorio avente caratteristiche tali da rientrare nelle predette zone A o B, il bonus spetta ugualmente se, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, le aree dove ricadono gli edifici sono assimilabili alle predette aree.

Si ricorda infine che l’Amministrazione finanziaria ha emanato i necessari chiarimenti per il nuovo beneficio fiscale con la Circolare n. 2/E del 2020.