Il bonus facciate spetta anche al condòmino di un condominio minimo che sostiene interamente le spese per gli interventi. I lavori devono essere autorizzati da una specifica delibera assembleare.

Il bonus facciate per il condominio minimo: la risposta n° 499 del 21 luglio

La risposta n°499 del 21 luglio prende spunto da apposita istanza di interpello.

Nello specifico, l’Istante, è comproprietario di un appartamento sito in un mini condominio composto da tre unità immobiliari. L’edificio è in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dal Bonus facciate.

L’Istante vorrebbe eseguire i lavori di rifacimento della facciata dello stabile con il consenso unanime di tutti i condomini, accollandosi interamente, insieme alla moglie, le spese previste per l’intervento.

A tal fine, ha chiesto all’Agenzia delle entrate quali sono gli adempimenti da porre in atto, in ambito condominiale, per beneficiare del bonus facciate.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

La riposta dell’Agenzia delle entrate non può che partire dall’analisi delle disposizioni del codice civile.

In particolare, l’articolo 1123 del codice civile dispone che:

le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Tuttavia, è possibile avvalersi delle detrazioni fiscali previste dalla norma agevolativa in commento utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dal citato articolo 1123 del codice civile. Ciò a condizione che, in conformità al medesimo articolo 1123 del codice civile:

  • l’assemblea dei condomini autorizzi l’esecuzione dei lavori,
  • all’unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte dell’Istante interessato agli interventi medesimi.

Le indicazioni sopra riportate sono valide anche nell’ipotesi del cd.

condominio minimo ovvero di edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, per il quale risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio. Fatta eccezione (ossia non riguardano i condomini minimi) degli articoli 1129 e 1138 del c.c. che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

Conclusioni

L’Istante può sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare del bonus facciate con una delibera condominiale all’unanimità che preveda l’autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo allo stesso.