Il bonus facciata spetta anche laddove la facciata dell’edificio risulti visibile solo dal lato della ferrovia?

Questa la domanda rivolta da un contribuente all’Agenzia delle Entrate, la quale fornisce pronta risposta.

Il bonus facciata: presente e futuro

Il bonus facciata, ricordiamo, è stato introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 ed è in essere fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

La manovra di bilancio 2022 lo prorogherà anche per il prossimo anno ritoccando, tuttavia, al ribasso la percentuale di detrazione.

Nelle formula in vigore fino alle spese del 2021 (incluso) si concretizza in una detrazione fiscale del 90% (da godere in 10 quote annuali di pari importo) riconosciuta a fronte di oneri sostenuti per interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti ed effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

E’ ammesso optare, il luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Per godere del beneficio l’immobile oggetto dei lavori deve trovarsi in zona A o B del comune oppure in zone a queste dichiarate equipollenti.

Per le spese del 2022, se il tutto sarà confermato nel testo della manovra di bilancio che approderà in Gazzetta Ufficiale, la percentuale di detrazione scenderà dal 90% al 60%.

La facciata deve essere visibile

La condizione indispensabile affinché spetti il bonus facciata è che l’intervento edilizio sia effettuato sull’involucro esterno “visibile” dell’immobile, ossia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). A titolo esemplificativo, come si evince dalla Circolare n. 7/E del 2021, il beneficio spetta quando i lavori sono eseguiti:

  • sulle facciate laterali dell’edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
  • su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica
  • sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
  • sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale.

La casa a ridosso della ferrovia

Dunque, la facciata oggetto dell’intervento deve essere in qualche modo visibile da vie, strade o suoli pubblici.

Dopo aver ribadito ciò, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 805 del 10 dicembre 2021 ammette al beneficio anche gli interventi fatti sulla facciata visibile dalla ferrovia sempreché l’immobile si trovi in zone A, B o a queste equipollenti.

L’ammissione in questo caso è dettata dal fatto che la ferrovia è da considerarsi a tutti gli effetti un suolo ad uso pubblico.

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