I bonus edilizi quali superbonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate spettano solo laddove l’impresa che si occupa dei lavori adotta i contratti collettivi di lavoro del settore edile nazionali e territoriali (CCNL).

A rischiare è l’impresa o il contribuente? A chi spetta il controllo dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro edile?

Ecco la risposta.

L’obbligo di CCNL per i bonus edilizi

A partire dal 28 maggio, i bonus edilizi quali superbonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate spettano solo laddove l’impresa che si occupa dei lavori adotta i contratti collettivi di lavoro del settore edile nazionali e territoriali (CCNL).

Tale importante novità è disciplinata dal comma 43-bis della Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022 e riguarda non solo i casi in cui il contribuente opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ma anche laddove il beneficio fiscale è indicato in dichiarazione dei redditi quale detrazione.

Obbligo di CCNL. Per quali lavori?

L’obbligo non è generalizzato nel senso che si attiva al ricorrere di precise condizioni.

In particolare, l’obbligo in esame opera rispetto ai seguenti interventi edilizi:

  • costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
  • conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
  • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civili.

Dunque, l’obbligo di CCNL riguarda i lavori di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo complessivo superiore a 70.000 euro.

Il limite va verificato cumulativamente rispetto ai vari lavori eseguiti e rientranti nel citato allegato X.

L’obbligo in in esame (obbligo CCNL edile) è rispettato anche qualora le imprese applichino, per lavori diversi da quelli edili di cui al citato allegato X, altri contratti collettivi.

Il controllo spetta al contribuente?

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’indicazione del CCNL deve essere effettuata nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori).

Con la circolare n°19/e 2022, l’Agenzia delle entrate ha analizzato le novità in esame.

Ai fini della norma in esame, sono considerati in linea con l’obbligo in esame i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL):

  • F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
  • F015;
  • F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).

In merito al oggetto che deve verificare l’effettiva indicazione del CCNL, l’Agenzia delle entrate ritiene che:

  • è onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto
  • l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali
    normativamente previsti.

Dunque, è il contribuente che deve verificare il corretto inserimento del CCNL.

Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.