Dal 28 maggio i bonus edilizi spetteranno solo se l’impresa che esegue i lavori adotta i contratti collettivi (CCNL) del settore edile. L’obbligo non riguarderà tutti i lavori ma solo quelli indicati specificatamente dalla norma. Inoltre, si ricorda che dal 2023, per fare i lavori servirà l’attestazione SOA.

Il decreto Ucraina-bis in fase di conversione in legge modifica leggermente l’obbligo di CCNL, con delle precisazioni rispetto al testo originario.

Ecco cosa cambia.

L’obbligo di CCNL per i bonus edilizi

Il comma 43-bis della Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022 prevede che vari bonus edilizi, compreso il superbonus 110, possono essere ottenuti solo solo se nell’atto di affidamento dei lavori e’ indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano:

  • i contratti collettivi del settore edile,
  • nazionale e territoriali.

Contratti stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori; inoltre, coloro che appongono il visto di conformità sulla documentazione attestante il bonus, se richiesto, verificano anche che:

  • il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e
  • sia riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

L’applicazione del contratto collettivo è da rispettare sia nel caso in cui il bonus edilizio sia indicato quale detrazione in dichiarazione dei redditi sia laddove il contribuente opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Ad ogni modo, l’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo’ avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Le modifiche nel decreto Ucraina-bis

Nel decreto Ucraina-bis post conversione in legge, ci sono due modifiche alla norma in esame.

La lista dei lavori per i quali è previsto l’obbligo è ben individuata dal legislatore anche prima del decreto Ucraina-bis.

Nello specifico si tratta dei seguenti interventi:

  • costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
  • conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento,
  • la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
  • solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civili.

Nel complesso, si tratta dei lavori di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro.

Il decreto Ucraina-bis aggiunge la parola “complessivo” prima della citazione dell’importo di 70.000 euro.

Dunque, l’obbligo di CCNL riguarda i lavori di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo complessivo superiore a 70.000 euro.

Il limite va verificato cumulativamente rispetto ai vari lavori eseguiti e rientranti nel citato allegato X.

Sempre lo stesso decreto, mette nero su bianco che la condizione in esame (obbligo CCNL edile) è rispettata anche qualora le imprese applichino, per lavori diversi da quelli edili di cui al citato allegato X, altri contratti collettivi.