Agevolazioni particolarmente gradite da tutti coloro che desiderano ristrutturare un immobile, il Superbonus 110% così come gli altri bonus edilizi continuano a far parlare di loro. Quest’ultimi, infatti, hanno attirato in poco tempo l’interesse di un gran numero di persone e aziende alla ricerca di un aiuto grazie al quale poter finalmente svolgere quei lavori da tempo rimandati.

Allo stesso tempo, però, non mancano le criticità e soprattutto le polemiche in merito. Basti pensare che vi è una regola che blocca la cessione del credito, con i vari istituti di credito pronti a fare retromarcia.

Ma non solo, sempre in tale ambito sono previsti nuovi controlli preventivi contro le truffe nell’ambito dei bonus edilizi. Ecco come funzionano.

Bonus edilizi, come funzionano i nuovi controlli preventivi contro le truffe

Misura particolarmente discussa, abbiamo già avuto modo di vedere assieme come sempre più persone hanno paura di cedere il credito d’imposta per il Superbonus 110%. Proprio soffermandosi sui bonus edilizi, inoltre, interesserà sapere che sono previsti nuovi controlli preventivi contro le truffe. Ma come funzionano?

Prima di entrare nei dettagli ricordiamo che oltre alle violazioni di natura fiscale, tra gli atti di frode si annoverano anche l’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti. Questo al fine di cercare di evadere le imposte o beneficiare, senza avere diritto, di un credito di imposta.

Ma non solo, tra le altre si annoverano anche l’indebita compensazione di crediti inesistenti superiori a 50mila euro e la dichiarazione fraudolenta.

Controlli preventivi in tre fasi

Entrando nei dettagli interesserà sapere che, come riportato da Il Sole 24 Ore è prevista una procedura di controllo preventivo articolato in più parti. Questo al fine di cercare di individuare eventuali frodi, anche attraverso degli indici di rischio. Entrando nei dettagli, le tre fasi in questione dovrebbero essere le seguenti:

  • Controlli di coerenza interna dei dati presenti nelle comunicazioni inviate dai contribuenti.
  • Esecuzione, entro cinque giorni dall’arrivo delle comunicazioni, delle verifiche preventive. Queste ultime basate su indicatori di rischio predefiniti, avendo allo stesso tempo cura di sospendere, per 30 giorni, le comunicazioni che presentano delle anomalie.
  • Verifica puntuale delle comunicazioni sospese. Il tutto fermo restando il conseguente annullamento delle comunicazioni per cui risultano confermate le anomalie.

Vi sono inoltre, è bene sottolineare, degli aspetti ancora da chiarire.

Ad esempio non è dato ancora sapere se le comunicazioni sulla piattaforma web, laddove risultino “anomale”, possano essere o meno classificate alla stregua di un documento inesistente con conseguente rilevanza penale.

Non resta quindi che attendere l’attuazione delle prossime misure in tale ambito per vedere come verranno effettivamente attuati i controlli e se vi saranno o meno delle novità in tal senso.