Un’unica dichiarazione sostitutiva che permette al contribuente di attestare il possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per indicare i bonus edilizi in dichiarazione dei redditi.

Si tratta di un vero e proprio documento polivalente quello allegato dall’Agenzia delle entrate alla circolare n° 28/E, documento di prassi con il quale il Fisco fornisce ai Caf, ai professionisti e ai cittadini, una guida su come inserire correttamente in dichiarazione dei redditi le varie spese deducibili, detraibili o i crediti d’imposta.

La prima parte della guida era stata pubblicata con la circolare n° 24/E.

La circolare n° 28/E

Con la circolare n° 28/E l’Agenzia delle entrate fornisce un elenco di tutta la documentazione che i contribuenti devono consegnare al Caf o al professionista, i quali, dopo aver controllato i documenti sono tenuti ad apporre il visto di conformità sul 730, indipendentemente se nel 730 è indicato il superbonus quale spesa da scaricare dalle imposte.

Il Caf deve anche controllare la documentazione che attesta il pagamento delle spese per le quali il contribuente vuole beneficiare della relativa detrazione/deduzione.

Nella circolare n° 28/E, l’Agenzia delle entrate dichiara espressamente che:

in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

Il controllo sui requisiti soggettivi

Al di là della responsabilità del Caf o del professionista che appone il visto di conformità, i requisiti soggettivi per richiedere le varie agevolazioni sono verificati sempre in capo al contribuente. Solo lui ne risponde al Fisco in caso di controlli.

Da qui, l’Agenzia delle entrate effettua controlli anche sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. A tal fine, alla circolare è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del
riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta.

Eventuali dichiarazioni mendaci comportano responsabilità penali.

La dichiarazione sostitutiva che permette di superare i controlli

Come in parte anticipato in premessa, in allegato alla circolare qui in esame, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato  un’unica dichiarazione sostitutiva che permette al contribuente di attestare il possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per indicare i bonus edilizi in dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, grazie alla dichiarazione sostitutiva il contribuente potrà attestare:

  • la proprietà dell’immobile;
  • il possesso di redditi imponibili in Italia;
  • che l’immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale;
  • che il Superbonus è richiesto per un massimo di due unità immobiliari per i lavori di efficientamento; energetico;
  • che il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;
  • che i lavori agevolati non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti;
  • la visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori, non risultante dai dati catastali identificativi dell’immobile (vedi bonus facciate);
  • di non aver usufruito dello sconto in fattura o cessione del credito;
  • le spese di ristrutturazione sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e detenuto direttamente.

Dunque, con tale dichiarazione sostitutiva, il contribuente attesta le condizioni soggettive sulla base delle quali ha diritto ai bonus edilizi inseriti in dichiarazione dei redditi.