Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso. E’ questo l’oggetto della nota n° 1231 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro con la quale si da il via ad una campagna di controlli massicci nei cantieri legati a lavori per i quali spettano i vari bonus edilizi: bonus facciate, bonus ristrutturazione, ecobonus ecc.

L’Ispettorato dispone in continuità con la campagna straordinaria di vigilanza in edilizia avviata nel 2021 con nota DC Tutela n. prot. 6023 del 27/8/2021,  la prosecuzione degli accertamenti nel settore edile, con le medesime modalità e finalità di cui alla nota citata.

L’attenzione è rivolta ai cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in generale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni), assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell’intero anno. Gli accertamenti si concentreranno sopratutto verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.

Infatti, la possibilità di monetizzare subito i lavori effettuati,  grazie allo sconto in fattura e alla cessione del credito,  ha fatto gola a molti imprenditori che hanno deciso di avviare nuove imprese edili.

Bonus edilizi si intensificano i controlli sui cantieri

Nella nota si legge che, nel richiamare integralmente le indicazioni operative già fornite con la citata nota di indirizzo DC Tutela n. prot. 6023 del 27/8/2021 e considerato che, nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e s.m.i., le irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all’All. 1 del D.Lgs. 81/2008 maggiormente riscontrate dal personale ispettivo INL hanno interessato la mancata formazione e addestramento, la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, DVR e del Piano Operativo di Sicurezza(POS) e la mancata protezione da caduta nel vuoto, l’INL raccomanda, nel corso delle verifiche, di rivolgere particolare attenzione a tali aspetti.

La vigilanza vedrà la partecipazione del personale militare dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro e dei NIL, nonché, su obiettivi di maggiore dimensione o che presentino problematiche ulteriori, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri.

Particolare attenzione andrà posta anche all’uso dei ponteggi. Si rammenta che ai sensi dell’art. 131, comma 6, del D.lgs. 81/2008: “Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione (…)”. Per poter commercializzare in Italia un ponteggio, il fabbricante deve essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (art. 131, comma 2, D.lgs. n. 81/2008: “.per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego […]”). Ne consegue che l’impiego di ponteggi privi di autorizzazione ministeriale non è ammesso ai sensi del citato art. 131, comma 6, e che la violazione di tale precetto è sanzionata penalmente.

Nel corso dell’anno l’INL attiverà apposite task force dedicate a specifici contesti territoriali e sarà , altresì, definito con distinta comunicazione calendario di intensificazione delle attività locali.

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili, accoglie le novità sull’obbligo di contrattazione collettiva

Intanto con una nota pubblicata nei giorni scorsi, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili, CNCE, accoglie favorevolmente le novità sull’obbligo di contrattazione collettiva.

A tal proposito si ricorda che con l’art.4 del D.L. 13/2022, il Governo subordinata la spettanza dei bonus edilizi al fatto che l’impresa che esegue i lavori agevolati applichi i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

Nello specifico, la lista dei lavori per i quali vige l’obbligo è quella di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, di importo superiore a 70.000 euro.