Alle persone fisiche non esercenti attività economica è riconosciuto in dichiarazione redditi (Modello 730 o Modello Redditi) il c.d. bonus depuratore per spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Parliamo del credito d’imposta che scatta laddove siano sostenute spese per

l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Il beneficio è su un importo massimo di spesa non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

La percentuale di credito spettante è quella stabilita con Provvedimento 31 marzo 2022 (ed è pari a 30,3745%).

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del bonus depuratore sono definiti nel Provvedimento Agenzia delle entrate 16 giugno 2021, prot. n. 153000.

Il bonus depuratore, modalità di utilizzo

Il bonus depuratore è utilizzabile in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili. E’ da indicare anche in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

Per le spese 2021, quindi, l’indicazione avviene nella Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021) ed in quelle successive.

In alternativa è utilizzabile in compensazione nel Modello F24.

Il beneficio spetta a condizione che la spesa risulti pagata con strumento tracciabile (bonifico, carta di credito, ecc.).

In dichiarazione redditi

In merito alla sua indicazione in dichiarazione redditi, ciò avviene:

Allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA.