Ho letto di un adeguamento del bonus Covid-19 di dicembre ma se nel frattempo chiudo la partita IVA mi spetterà lo stesso?

Il contributo a fondo perduto alternativo a quello di automatico

Anche se non esplicitamente richiamato nel quesito, il lettore dovrebbe fare riferimento al contributo alternativo rispetto a quello automatico riconosciuto dal decreto Sostegni-bis. Nello specifico, coloro che hanno ottenuto il contributo automatico del decreto Sostegni-bis (quelli che avevano ricevuto il bonifico del contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni, 1000 euro minimo), in alternativa al contributo automatico, se più favorevole, possono richiedere all’agenzia delle entrate uno specifico contributo a fondo perduto.

Possono beneficiarne: imprese, professionisti e titolati di redditi agrario che rispettano i seguenti requisiti:

  • monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro,
  • ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Nello specifico, coloro che ricevono il contributo automatico, possono ottenere l’eventuale maggior valore (a conguaglio) del contributo alternativo. Per intenderci, se il contributo automatico spettante è pari a 1000 euro e quello alternativo richiesto tramite apposita istanza è invece superiore a tale importo, la differenza sarà accredita in favore dell’impresa istante. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto a quello automatico, l’Agenzia delle entrate non dara’ seguito all’istanza stessa.

L’istanza può essere presentata già da ieri 5 luglio. Attenzione a non commettere errori nella compilazione.

Bonus Covid a dicembre: spetta anche a chi chiude la P IVA?

In metro al quesito su esposto, al comma 6 dell’art.1 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis è disposto che:

il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonche’ ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917.

Dunque,  se alla data del 26 maggio 2021 la sua partita iva è attiva, potrà ottenere il contributo alternativo. Anche se dopo la presentazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate dovesse chiuderla.

Il contributo alternativo è calcolato applicando specifiche percentuali (variano in base al monte ricavi 2019) alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.