Fra un decreto e l’altro aumenta la confusione generale sui bonus covid e gli indennizzi. Contribuenti e patronati lamentano difficoltà a spiegare ad autonomi e stagionali quali sono i termini e i requisiti per ottenere il bonus da 1.000 euro.

Il caos normativo è ormai diventato una costante in questo lungo periodo di emergenza sanitaria e il governo non si prodiga di certo per semplificare la vita alle persone. Alla faccia della semplificazione! Molti sono arrivati al punto di non interessarsi più dei bonus covid e gli stessi commercialisti faticano a star dietro alle pratiche.

La circolare Inps del 4 dicembre

Ma veniamo alle ultime novità. Con circolare numero 4589 del 4 dicembre 2020, l’Inps ha spiegato che il termine per presentare domanda di indennizzo onnicomprensivo da 1.000 euro è cambiato. O meglio, è bene prestare molta attenzione alla data di scadenza fra i diversi beneficiari del bonus covid.

Facendo riferimento al Decreto Ristori (n. 137 del 2020) e Ristori Quater (n. 157 del 2020), emanati in due periodi diversi, l’Inps spiega che esistono diverse finestre per presentare domanda di indennizzo.

Domanda bonus Covid entro il 15 dicembre

In particolare chi aveva già beneficiato del bonus covid dal 1.000 euro in agosto, non dovrà fare nulla perché l’Inps pagherà automaticamente. Chi non ha percepito nulla, invece, dovrà presentare domanda entro il 15 dicembre 2020. Si tratta più che altro di coloro che hanno maturato i requisiti fra il 30 ottobre e il 30 novembre.

Come noto, la legge ha esteso il beneficio anche a lavoratori non ricompresi in precedenza. E cioè i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori stagionali in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, intermittenti, i lavoratori dello spettacolo.

Domanda bonus Covid entro il 18 dicembre

Resta, invece, confermata al 18 dicembre 2020 la data per la presentazione delle domande relative all’indennizzo del Dl n.

137/2020 (decreto Ristori). Si tratta di quei lavoratori che non avevano i requisiti prima, ma li hanno maturati dopo il 30 ottobre 2020. La presentazione della domanda comporterà la corresponsione anche dei 1.000 euro di dicembre previsti dal Dl n. 157/2020 (decreto Ristori quater).

Lavoratori beneficiari

Il bonus da 1.000 euro – spiega la circolare – è riconosciuto ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Essi devono aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

La medesima indennità (bonus da 1.000 euro) è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Essi devono aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Altri lavoratori beneficiari bonus covid

Il bonus da 1.000 euro è riconosciuto anche ad altre categorie di lavoratori. Purché abbiano comunque cessato involontariamente l’attività fra il 1 gennaio 2019 e 29 ottobre 2020. Gli stessi non devono essere beneficiari di trattamento Naspi o Dis-Coll e nemmeno essere titolari di pensione. Si tratta di lavoratori:

Stagionali

impiegati in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;

Intermittenti

che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;

Autonomi

privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n.

137 del 2020. Requisito fondamentale è quello di essere iscritti alla Gestione separata Inps con accredito di almeno un contributo mensile.

Incaricati delle vendite a domicilio

a condizione che possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata Inps.

Lavoratori dello spettacolo

iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo. Il contributo è corrisposto ai soggetti che possano far valere alternativamente i seguenti requisiti

1) almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50 mila euro nel 2019 e non titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione al 15 agosto 2020;

2) almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 euro e non titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensione al 15 agosto 2020.