Via libera al bonus contributi per l’assunzione di lavoratori invalidi. E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 settembre 2021 il decreto del Ministero del Lavoro che prevede il trasferimento di oltre 77 milioni di euro al Inps.

Soldi che sono destinati ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato o indeterminato lavoratori invalidi e che servono ad abbattere la contribuzione previdenziale. Il bonus, introdotto dalla legge n. 151 del 2015 (Job Act) prevede il riconoscimento un incentivo economico fino al 70% della retribuzione a valere sul carico contributivo.

Il bonus contributi per assunzione invalidi

Più nel dettaglio, la circolare Inps n. 99 del 13 giugno 2016, specifica che per i datori di lavoro privati è previsto un incentivo economico sulla retribuzione mensile. Tale bonus spetta al lavoratore sulla base dell’imponibile previdenziale e varia in base al grado di invalidità riconosciuto dalla commissione medica Inps al lavoratore stesso.

Il datore che assume un lavoratore appartenente alle categorie protette (legge n. 68/1999) potrà beneficiare del bonus economico in fase di elaborazione della busta paga. L’Inps riconoscerà il relativo rimborso spettante per un determinato numero di mesi.

Requisiti e percentuale di invalidità

Gli invalidi con una percentuale di riduzione superiore al 79% o con una invalidità riconducibile tra la prima e la terza categoria individuate nella tabella allegata al D.P.R. n. 915/1978, sono portatori di un beneficio, per un massimo di 36 mesi, pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Stessa percentuale di beneficio per quei datori di lavoro che assumono (anche a tempo determinato, ma per un periodo non inferiore ai dodici mesi) disabili psichici od intellettivi con riduzione del capacità lavorativa superiore al 45%. Il bonus contributi è riconosciuto per un massimo di 5 anni se l’assunzione avviene a tempo indeterminato.

Il bonus contributi scende invece al 35% (sempre per 36 mesi) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, se gli invalidi hanno un handicap compreso tra il 67% ed il 79% o una minorazione ex D.

P.R. n. 915/1978 tra la quarta e la sesta categoria.