Tra i beneficiari del bonus colonnine di ricarica rientrano anche i contribuenti in regime forfettario?

Vediamo cosa prevede il decreto del Ministero della Transizione Ecologica, per tale categoria di partite IVA.

Il contributo colonnine di ricarica

La legge n. 126 del 2020 ha istituito un contributo per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni. Quindi, in favore delle partite IVA. Il bonus si concretizza in un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa

La disciplina per la concessione e l’erogazione è contenuta nel DM 26 agosto 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 20 ottobre 2021.

Per conoscere termini, modelli e modalità di domanda bisognerà attendere futuri provvedimenti.

Bonus colonnine di ricarica: i requisiti per l’impresa

Affinché l’impresa possa aver diritto al bonus colonnine di ricarica è necessario che rispetti, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • avere sede in Italia
  • risultare attiva e iscritta al registro delle imprese
  • non trovarsi in situazione di difficoltà
  • essere iscritta presso INPS o INAIL e avere una posizione contributiva regolare (DURC regolare)
  • essere in regola con gli adempimenti fiscali
  • non essere sottoposta a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione  anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
  • non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, insieme all’importo delle  agevolazioni in commento, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis
  • non aver ricevuto né richiesto, per le stesse spese  oggetto alcun altro contributo pubblico
  • non essere destinataria di sanzioni interdittive
  • non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di  recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea
  • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

Nel rispetto dei citati requisiti l’impresa è ammessa al beneficio e nessuna esclusione è fissata in riferimento al regime fiscale adottato.

Quindi, ammesse anche le imprese in regime forfettario e quelle in regime fi vantaggio.

I requisiti per i professionisti

Ai fini dell’accesso al bonus colonnine di ricarica, i professionisti sono chiamati a rispettare congiuntamente questi requisiti:

  • presentare un volume d’affari, nell’ultima  dichiarazione  IVA trasmessa all’Agenzia delle Entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo. Per i professionisti esonerati dalla dichiarazione IVA, il valore dell’infrastruttura di ricarica non può essere superiore 20.000 euro
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un conto bloccato, gli aiuti classificati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea
  • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni
  • essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e con gli adempimenti fiscali
  • non aver ricevuto né  richiesto, per le spese oggetto del contributo in commento alcun altro  contributo pubblico.

Anche per i professionisti, nel rispetto dei citati requisiti, non è prevista alcuna esclusione dei contribuenti forfettari dal contributo in esame. L’unica condizione posta è che il valore della colonnina di ricarica non debba essere, per tali soggetti, superiore a 20.000 euro (i forfettari, infatti, rientrano tra i soggetti esonerati dalla dichiarazione IVA). Stessa cosa per i contribuenti in regime di vantaggio.

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