E’ possibile scaricare in dichiarazione dei redditi anche le spese sostenute per per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura.

Il bonus per il pagamento degli addetti all’assistenza personale

Per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale spetta un bonus calcolato su una spesa max di 2.100 euro. Nello specifico è possibile detrarre il 19% della spesa sostenuta, con un’agevolazione max pari a 399 euro.

Il bus spetta:

  • nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • se il reddito complessivo non supera euro 40.000.

Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca (Circolare n°7/e 2021).

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:

  • assunzione di alimenti;
  • espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
  • deambulazione
  • indossare gli indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica.

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza. Anche in relazione a spese che  sostenute per i familiari. Anche non fiscalmente a carico.

Il bonus Casa di cura: coperte le spese fino a 2.100 euro

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

  • una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397/E);
  • una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 8);
  • un’agenzia interinale.

Al contrario, la detrazione non è riconosciuta per: le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale;  i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art.

10, comma 2, del TUIR.

Anche tale tipo di spesa sono sottoposte all’obbligo di pagamento tracciabile previsto dalla Legge di bilancio 2020.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza e dalla prova del pagamento tracciato. A tal fine basta l’annotazione sul documento di spesa.

Attenzione, se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza (detraibili) rispetto a quelli di altre prestazioni dell’istituto ospitante (Circolare 16.03.2005 n. 10/E, risposta 10.8).