I bonus edilizi ordinari sono prorogati solo fino al 31 dicembre 2021, la proroga al 30 giugno 2022 e in alcuni casi al 31 dicembre 2022, riguarda solo il superbonus del 110%. Per le spese edilizie 2022 devono essere rispettate le più stringenti condizioni e requisiti previste dal decreto Rilancio.

Bonus edilizi: la proroga è solo fino al 31 dicembre 2021

La legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, ha prorogato i vari bonus edilizi fino al 31 dicembre 2021.

Nello specifico, sono stati prorogati al 2021:

  1. l’ecobonus” per la riqualificazione energetica degli edifici;
  2. il “bonus ristrutturazioni” maggiorato al 50% su una spesa max di 96.000 € per i lavori di recupero edilizio, ex art.
    16-bis del DPR 917/96, TUIR, (con inclusione, tra gli interventi agevolabili, della sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima produzione);
  3.  “bonus mobili” per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di lavori edilizi;
  4. il “bonus facciate” al 90% per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici;
  5. il bonus verde.

Al momento non c’è alcuna proroga per le spese che si sosterranno nel 2022.

In riferimento al bonus mobili, misura temporanea, la Legge di bilancio 2021 ha innalzato la spesa max detraibile nel 2021, da 10.000 a 16.000 euro. Per gli acquisti del 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata:su un importo massimo di 16.000 euro,al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.

Per quanto riguarda il bonus ristrutturazione, superata la data del 31 dicembre 2021, salvo successivo proroghe

  1. il bonus lavori scende di nuovo al 36%
  2. su un importo massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro.

Proroga bonus edilizi: superbonus fino al 30 giugno 2022

Se i bonus edilizi ordinari sono stati prorogati solo al 31 dicembre 2021, lo stesso non può dirsi per il superbonus, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio. Infatti, la super detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giungno 2022.

La proroga, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021, opera fino al 31 dicembre 2022, per i lavori condominiali che alla data del 30 giugno 2022 sono ad uno stato di completamento pari al 60%.

Attenzione, per le spese 2022 la detrazione spetta in 4 quote annuali anziché 5. Anche per le spese 2022 è ammesso lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Rientrano nel 110% anche i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche. Il 110% spetta anche per gli edifici composti da due a quattro unita’ immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprieta’ da piu’ persone fisiche.

Inoltre, come da comma 1-quater dell’art.119 del d.L 34/2020,

sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perche’ sprovvisti di copertura, di uno o piu’ muri perimetrali, o di entrambi, purche’ al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Sulla base di quanto detto finora, le spese edilizie 2022 sono agevolate solo con il superbonus o con il bonus ristrutturazione depotenziato.

Laddove si intende accedere al superbonus per interventi di isolamento termico, gli interventi devono rispettare precisi requisiti, ossia:

  • il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi;
  • avere un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente.