Prima di inserire in dichiarazione dei redditi, 730 o modello Redditi, i vari bonus casa, ristrutturazione, risparmio energetico, superbonus 110% ecc, è necessario verificare di aver rispettato tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento. La cosa che accomuna i vari bonus casa è la modalità di pagamento della spesa. In particolare le spese devono essere pagate con bonifico parlante.

Come effettuare il bonifico per i bonus casa

Per fruire della detrazioni bonus casa è necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato (con ritenuta dell’8%) dal quale risulti:

  • la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per interventi agevolabili. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi di altra detrazione, la stessa può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti (Circolare 21.05.2014 n. 11/E risposta 4.5);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Nei fatti si parla di bonifico parlante proprio perchè nella sua predisposizione sono indicati tutti i dati sopra elencati.

Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.11), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato on-line (Risoluzione 07.08.2008 n. 353/E).

In caso di errori l’impresa può salvare il contribuente

Può accadere che il contribuente commetta degli errori nella predisposizione del bonifico per i bonus casa. L’errore più comune è quello di omettere l’indicazione della normativa di riferimento del bonus richiesto in dichiarazione dei redditi.

Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

Tale documentazione deve essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).

Resta fermo che, in sede di controllo, il Fisco verifica se il comportamento risulta posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta.