Le novità introdotte dal decreto – legge n. 157 del 2021, in tema di cessione del credito e sconto in fattura per i bonus casa, portano con se il rischio di richiamo bonifico. Rischio questo che è messo in risalto negli ultimi giorni anche dalla stampa specializzata.

Vediamo di cosa si tratta e il perché di tale rischio.

Le novità nel decreto contro le frodi

Il legislatore italiano, con l’intento di contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali emerse negli ultimi mesi nel campo dei bonus fiscali per i lavori sulla casa, ha emanato il decreto – legge n.

157 del 2021.

Il provvedimento ha esteso l’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione attestante la congruità delle spese ai lavori, anche nell’ipotesi in cui si opti per lo sconto in fattura o cessione del credito a fronte di bonus fiscali sulla casa diversi dal 110% (per quest’ultimo tale obbligo era già previsto).

Inoltre, lo stesso decreto estende l’obbligo del visto anche laddove si decida di godere del bonus 110% nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione de redditi (tranne il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta).

Il rischio “richiamo bonifico” per i bonus casa

Il decreto contro le frodi fiscali in commento è entrato in vigore dal 12 novembre 2021 con effetto retroattivo. La retroattività comporta che le novità si applicano sia con riferimento ai lavori che devono iniziare sia a quelli già in corso, ma non a quelle pratiche di cessione o sconto che si sono già chiuse.

L’effetto retroattivo, tuttavia, porta con se anche l’altra inevitabile conseguenza. Il “richiamo bonifico”, ossia la necessità, per i proprietari di casa che intendono avviare i lavori o che intendono continuarli di rivedere i propri piani di spesa.

Ai costi che avevano già preventivato, infatti, ora si aggiungeranno quelli dell’onorario chiesto dai professionisti per il rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni.

Inoltre, laddove, prima del 12 novembre 2021, siano state già pagate fatture, le quali solo dopo tale data formeranno oggetto di cessione del credito, occorrerà, in tal caso, considerare i nuovi oneri legati al citato onorario.

Insomma, una pratica di cessione del credito o sconto in fattura più onerosa rispetto a prima e che per via dell’effetto “richiamo bonifico” potrebbe indurre il contribuente a deviare verso la detrazione in dichiarazione (dove non sono necessari il visto e l’asseverazione, tranne che trattasi di bonus 110).

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