Quando si sta godendo di qualche bonus casa potrebbe accadere l’evento del decesso del beneficiario. Ci riferiamo al bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, bonus facciate, ecc.

Cosa succede in questo caso? Le quote residue passano agli eredi o sono perse?

Sulla questione è ritornata l’Agenzia delle Entrate con risposta ad apposita istanza di interpello, e in particolare sulla casistica in cui gli eredi, successivamente, cedono in locazione l’immobile oggetto dei lavori.

Per comprendere la portata del chiarimento dobbiamo fare un passo indietro e richiamare il funzionamento dei bonus casa e cosa prevede la legge in caso di successivo decesso del beneficiario.

Come funzionano i bonus casa

I bonus casa si concretizzano, ognuno, in una detrazione fiscale da riportare in dichiarazione redditi, con possibilità (oggi) di optare per sconto in fattura o cessione del credito. Gli unici due bonus per i quali non è ammessa l’opzione sono il bonus mobili e il bonus verde.

La detrazione fiscale si gode in più quote annuali di pari importo. Il numero di quote è diverso a seconda della tipologia. Ad esempio, il bonus ristrutturazione si gode in 10 quote annuali mentre il bonus barriere architettoniche 75% in 5 quote annuali.

Esempio

Il sig. Franco nel 2022 ha sostenuto spese di ristrutturazione per 20.000 euro. In questo caso lo sgravio fiscale (bonus ristrutturazione) è il 50% di 20.000 euro. Quindi, 10.000 euro. Tale importo è spalmato in 10 quote. Pertanto, 1.000 euro ogni anno. La prima quota è riportata nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) e così via fino al Modello 730/2032 (anno d’imposta 2031).

In caso di successione ereditaria

Potrebbe, tuttavia, accadere che durante il periodo di godimento della detrazione fiscale, il beneficiario muoia e, quindi, l’immobile oggetto dei lavori va in successione agli eredi.

In questo caso la regola prevede che le quote residue si trasferiscono di diritto all’erede o agli eredi che conservano materialmente la detenzione dell’immobile.

C’è, comunque, da considerare che la condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione. Pertanto se, ad esempio, si accetta l’eredità e uno o più eredi che conservano la detenzione materiale dell’immobile successivamente dovessero cederlo in locazione o in comodato, questi non potranno fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non hanno più la detenzione materiale e diretta del bene.

In tale ipotesi, lo sgravio fiscale potrà riprendersi per le eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.

Esempio pratico (bonus casa in eredità e successiva locazione)

Il sig. Vincenzo nel 2022 ha sostenuto spese di ristrutturazione per 30.000 euro. In questo caso lo sgravio fiscale è il 50% di 30.000 euro. Quindi, 15.000 euro. Tale importo è spalmato in 10 quote. Pertanto, 1.500 euro ogni anno. La prima quota è riportata nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) e così via dovrebbe essere fino al Modello 730/2032 (anno d’imposta 2031).

A dicembre del 2025 il sig. Vincenzo muore. L’immobile oggetto dei lavori va in eredità al figlio Antonio, il quale accetta l’eredità.

A gennaio 2028, Antonio cede in locazione questo immobile e lo fa per gli anni 2028 e 2029. In una situazione di questo tipo, il figlio Antonio godrà della detrazione di 1.500 euro per ciascuno degli anni d’imposta 2026 e 2027. La perderà per gli anni d’imposta 2028 e 2029 e potrà riaverla per gli anni d’imposta 2030 e 2031.

Si tenga presente che per gli anni della locazione (anni 2028 e 2029) le due quote del bonus casa non si trasferiscono all’inquilino ma sono perse completamente.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 594 del 2022 ha chiarito che questa regola si applica anche in caso di affitti brevi o parziali.