Dopo il decreto contro le frodi in ambito delle detrazioni fiscali per i lavori sulla casa, è divenuto obbligatorio acquisire il visto di conformità in caso di opzione per sconto in fattura o cessione del credito anche per gli altri bonus casa (bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, bonus facciate, ecc.). Cosa che prima invece, era prevista solo in ambito bonus 110.

Cessione e sconto in fattura: cosa cambia per il nuovo modello

A fronte della novità, l’Agenzia delle Entrate ha rifatto il look al modello di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura (Provvedimento 12 novembre 2021).

Ciò che cambia rispetto al precedente modello è che adesso non è dedicato solo al superbonus 110, ma anche agli altri bonus casa per i quali si esercita l’opzione Quindi, ora il modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle Entrate, l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito per:

  • bonus 110
  • bonus ristrutturazione
  • ecobonu ordinario
  • sismabonus ordinario
  • bonus facciate
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Come e quando si presenta

La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa oppure mediante i suoi canali telematici.

L’invio deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa. Se oggetto di cessione del credito solo le rate residue di detrazione, l’invio deve essere eseguito entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

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