Con la legge di bilancio 2022 che prorogherà il bonus 110% e gli altri bonus casa (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario, ecc.), i proprietari di casa e non solo, guardano con favore alla possibilità di realizzare i lavori sui propri immobili anche nei prossimi anni potendo contare su importanti sgravi fiscali a fronte delle spese sostenute.

A fonte di ciò, riteniamo utile ricordare quali sono i titoli idonei inerenti il possesso degli immobili (oggetto degli interventi edili) che possono dar diritto a godere delle agevolazioni fiscali.

Soggetti ammessi ai bonus casa e 110: dal proprietario all’inquilino

Per godere dei bonus casa e del 110 è necessario sostenere effettivamente la spesa per i lavori eseguiti e soprattutto possedere o detenere l’immobile, oggetto degli interventi, in base ad un titolo idoneo. Tale titolo deve sussistere al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Sulla base di quanto appena detto, dunque, ha diritto a godere dello sgravio fiscale, purché sostenga effettivamente la spesa:

  • proprietario
  • nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (ad esempio, usufrutto, uso, abitazione o superficie) detentore
  • detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.

In tale ultimo caso, il locatario (inquilino) o comodatario, deve essere altresì in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Sgravio fiscale anche per i conviventi

Hanno diritto ai bonus casa, purché sostengano effettivamente la spesa, tuttavia, anche:

  • familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • componente dell’unione civile (anche se dello stesso sesso)
  • convivente di fatto.

Potrebbero anche interessarti: