Il visto di conformità e l’asseverazione per i bonus casa diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito, servono anche a fronte di quelle spese già pagate prima del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto contro le frodi) ma per le quali l’opzione riguarda le rate residue?

Questo il quesito arrivato in redazione ed a cui diamo risposta in questa sede.

La cessione del credito per le rate residue: come funziona

In primis dobbiamo ricordare che l’opzione per la cessione del credito può riguardare l’intero importo della detrazione oppure anche le rate residue di detrazione.

In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Esempio

Un contribuente nel 2020 ha sostenuto spesa per il bonus ristrutturazione. Il bonus ristrutturazione, ricordiamo, si concretizza in una detrazione fiscale (50% della spesa) da ripartite in 10 quote annuali di pari importo. Il contribuente, gode delle prime due rate di detrazione in dichiarazione dei redditi (quindi 2020 e 2021). Per le restanti decide di optare per la cessione del credito.

Ricordiamo, altresì che l’opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo.

La novità del visto e asseverazione per i bonus casa diversi dal 110

Con l’intento di contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali legate a lavori edili, con il decreto – legge n. 157 del 2021, è stato introdotto, rispetto a quanto previsto prima, l’obbligo di acquisire il visto di conformità e l’asseverazione congruità prezzi, anche per i bonus casa diversi dal 110% (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.), laddove si decida di optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Il decreto è entrato in vigore il 12 novembre 2021. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, a questo proposito, ha chiarito che la novità si applica alle comunicazioni di opzione da inviarsi dopo l’11 novembre 2021 (con alcune eccezioni) – vedi anche Visto e asseverazione per lavori no bonus 110: attenzione alla data della fattura

Sulla base di tale chiarimento, dunque, ne scaturirebbe che, laddove si dovesse optare per la cessione del credito con riferimento alle rate di detrazione residue e la relativa comunicazione è da farsi dopo la citata data (ad esempio l’opzione è esercitata dopo l’11 novembre 2021) allora occorreranno visto e asseverazione.

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