Bonus carburante o indennità di trasferta? 

I datori di lavoro possono trovarsi dinanzi a questa scelta quando il lavoratore dipendente viene mandato fuori dalla sua sede abituale per prestare la propria attività. Parliamo dunque di trasferte o missioni del lavoratore dipendente. La scelta tra indennità di trasferta o buoni carburante/benzina è diventata ancora più attuale dopo che il Governo con il DL 21/2022, decreto Ucraina-bis, ha previsto che i buoni benzina fino a 200 euro godono sia di un’esenzione fiscale che di quella contributiva.

Dunque fino a tale importo il contribuente non paga nè imposte nè contributi in busta paga. Ecco perchè si parla anche di bonus carburante.

Da qui, il datore di lavoro deve essere nelle condizioni di fare delle valutazioni di convenienza sia dal punto di vista del datore di lavoro sia dal punto di vista dell’impresa, anche ragionando sulla  deducibilità dei costi.

Dunque, nel complesso, sono più convenienti i bonus carburante o le indennità di trasferta? Scopriamolo insieme.

Le indennità di trasferta

Partendo dalle indennità di trasferta, l’art.51 del DPR 917/86, comma 5 le disciplina dal punto di vista fiscale.

A monte, bisogna distinguere tra trasferte all’interno del territorio comunale in cui ha sede l’impresa e trasferte al di fuori del territorio comunale.

Per quanto riguarda le trasferte all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti quali ad esempio i biglietti per il servizio di trasporto, concorrono a formare il reddito del dipendente.

Le trasferte al di fuori del territorio comunale

Per le trasferte al di fuori del territorio comunale sono previsti tre metodi di tassazione:

  • Forfettario;
  • misto;
  • analitico

Con il metodo forfettario le indennità riconosciute al dipendente per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito tassabile per la parte eccedente € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto per le quali se adeguatamente documentate il lavoratore ha diritto ad un ulteriore rimborso non tassato.

Passiamo al metodo misto, in applicazione del quale i suddetti limiti (46,48 euro/77,47) sono ridotti di 1/3 n caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. Le spese di viaggio e trasporto sono rimborsate a parte.

Arriviamo al metodo analitico. In applicazione del metodo analitico non sono tassati in busta paga i rimborsi di spese relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto. Non sono altresì tassati i rimborsi di altre spese (ad esempio spese telefoniche) anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di: € 15,49 o € 25,83 per le trasferte all’estero.

Il bonus carburante

Arriviamo al bonus carburante. Grazie all’art.2 del decreto Ucraina-bis i buoni carburante fino a 200 euro godono sia di un’esenzione fiscale che di quella contributiva. Ecco perchè si parla di bonus carburante (benzina; gasolio; GPL; metano; ricarica di veicoli elettrici).

In particolare, per l’anno 2022, i buoni carburante riconosciuti da imprese e professionisti ai propri dipendenti, fino a 200 euro sono “esentasse”. I lavoratori non subiranno alcuna trattenuta fiscale o previdenziale in busta paga sul bonus carburante. A ogni modo, per il bonus carburante non serve domanda. Il vantaggio per il lavoratore sta nel fatto che il limite di 200 euro può essere cumulato con quello di 258,28 euro (600 euro per l’anno 2022), che individua la soglia di esenzione sia fiscale che contributiva dei cosiddetti «fringe benefits» (compresi ulteriori buoni benzina) riconosciuti ai dipendenti.

Quale convenienza per l’impresa?

Come detto in premessa, l’impresa deve anche ragionare dal punto di vista della convenienza in termini di deducibilità dei costi. L’impresa potrà scaricare in dichiarazione dei redditi i costi rimborsati al dipendente? Ebbene, sulle indennità, in applicazione del Rimborso forfetario e il rimborso “misto” non sono previsti limiti di deducibilità per l’impresa. Al contrario, le somme erogate al dipendente con rimborso analitico (tecnicamente a piè di lista) a titolo di spese vitto e alloggio appositamente documentate, sono invece deducibili nei limiti indicati nell’art.95 comma 3 del T.U.IR.

Il bonus carburante invece rappresenterà per l’impresa un costo totalmente deducibile dal reddito.