Chi deve installare a casa una caldaia, sulla spesa sostenuta può godere di una detrazione fiscale (50% o 65% della spesa a seconda dei casi). Parliamo del c.d. bonus caldaia.

Lo sgravio fiscale si gode in 10 quote annuali di pari importo. Prima del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, per i bonus edilizi era ammesso optare per lo sconto in fattura o cessione del credito. Allo stesso tempo, tuttavia, il decreto prevede anche delle deroghe. Ci sono, dunque, casi in cui lo sconto e la cessione sono ancora ammessi.

Tra questi rientra anche il bonus caldaia?

Bonus caldaia, stop allo sconto e cessione del credito

Il menzionato decreto-legge n. 11 del 2023 ha stabilito che, nel campo dei bonus edilizi (incluso il bonus caldaia), dal 17 febbraio 2023, non si può più fare l’opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito.

Le due opzioni, sono ancora ammesse per:

  • lavori per i quali il titolo abilitativo (CILA, SCIA, ecc.) è presentato entro il 16 febbraio 2023
  • lavori in edilizia libera, purché iniziati entro il 16 febbraio 2023
  • interventi su parti comuni del condominio, purché oltre al rispetto della data del titolo abilitativo o inizio lavori (se in edilizia libera), risulti adottata, entro il 16 febbraio 2023, la delibera di approvazione lavori.

Lo sconto e la cessione sono ancora ammessi, inoltre, indipendentemente, dalla data titolo abilitativo, inizio lavori e delibera assembleare, per:

  • bonus barriere architettoniche 75%
  • interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche
  • lavori realizzati dagli IACP (case popolari), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o dalle organizzazioni di volontariato (ODV).

Lavori in edilizia libera

In merito ai lavori in edilizia libera, il decreto n. 11 del 2023 fa alcune precisazioni.

In primis, è detto che tali interventi sono ancora ammessi allo sconto e cessione, purché iniziati prima del 17 febbraio 2023.

Il decreto dice anche che, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati prima della citata data, sono ancora ammessi sconto e cessione purché risulti stipulato, entro il 16 febbraio 2023, un accordo vincolante tra le parti (impresa e committente) per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori medesimi.

La data di inizio lavori o la presenza dell’accordo vincolante può essere dimostrata dall’esistenza di acconti pagati con bonifico parlante aventi data antecedente il 17 febbraio 2023.

Tuttavia, se non ci sono acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 2 comma 3 del decreto n. 11 del 2023).

Il bonus caldaie è un lavoro in edilizia libera. Quindi, è ancora possibile oggi fare sconto in fattura o cessione del credito solo se rispettate le citate condizioni.

Riassumendo…

  • il bonus caldaia è una detrazione fiscale da godere in dichiarazione redditi in più quote annuali di pari importo;
  • prima del decreto-legge n. 11 del 2023 (ossia prima del 17 febbraio 2023) si poteva optare per sconto in fattura o cessione del credito;
  • dal 17 febbraio 2023, per il bonus caldaia si può ancora fare lo sconto o cessione solo se rispettati uno o più dei seguenti requisiti:
    • acconti pagati con bonifico parlante con data antecedente il 17 febbraio 2023
    • esistenza di accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, stipulato entro il 16 febbraio 2023
    • autocertificazione da parte del committente e dell’impresa che attesti l’esistenza di un accordo vincolate siglato entro il 16 febbraio 2023.