Nel DL 144/2022, decreto Aiuti-ter, il bonus per le bollette dell’energia elettrica è stato esteso anche alle imprese più piccole. Infatti, il credito d’imposta potrà essere riconosciuto anche alle imprese con contatori di potenza pari almeno a 4,5 KW. In precedenza si partiva da 16,5 KW con conseguente esclusione delle attività commerciali più piccole. Sicuramente si tratta di un cambio di rotta importante, il Governo uscente ha preso coscienza del fatto che soprattutto le attività di piccole dimensioni stanno facendo fatica a pagare le bollette nonché a far fronte alle cresciute esigenze di liquidità degli ultimi mesi.

Infatti, molte imprese sono costrette a licenziare personale oppure a ricorrere alla casa integrazione.

Detto ciò, al contrario di quanto previsto per i bonus bollette dei mesi precedenti, quello spettante per i consumi di ottobre e novembre, richiede uno specifico adempimento che dovrà essere effettuato entro il 23 febbraio 2023.

Scopriamo insieme di cosa si tratta, precisando che l’eventuale inadempimento comporterà delle conseguenze in capo all’impresa che in alcuni casi potrebbero essere molto serie.

Il bonus bollette per bar e ristoranti e per altre piccole attività commerciali

Le imprese, anche le più piccole, compresi bar e ristoranti, possono sfruttare un bonus del 30% per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

In particolare, è agevolata, ex art.1, comma 3 del decreto Aiuti-ter:

la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per quanto invece riguarda il consumo di gas, comma 4 dello stesso articolo 1, le imprese più piccole potranno ottenere un bonus del 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

 Il bonus spetta qualora, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre
2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Bonus bollette. Quali adempimento per non perdere il credito d’imposta?

Entrambi i suddetti crediti d’imposta richiedono uno specifico adempimento.

Infatti, entro il 16 febbraio 2023, le imprese che intendono sfruttare i suddetti bonus bollette dovranno comunicare al Fisco:

  • a pena di decadenza dal diritto a fruire del restante credito,
  • l’importo maturato nel 2022.

A tal fine, sarà necessario attendere un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che individuerà il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.

Attenzione, non sarà necessaria alcuna comunicazione laddove l’impresa alla data del 23 febbraio 2023, abbia già utilizzato/ceduto tutto il credito maturato. Difatti, si tratta di una comunicazione che in molti casi potrà essere evitata. A ogni modo, bisognerà attendere il provvedimento del Fisco per conoscere meglio i contorni dell’adempimento ed eventuali soggetti esonerati.