Buono cartaceo o elettronico. Come può essere riconosciuto il bonus benzina al lavoratore dipendente?

Nella circolare n° 27/E, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti sul bonus benzina introdotto dal Governo con il DL 21/2022, cosiddetto decreto Ucraina-bis.

I chiarimenti hanno riguardato anche le modalità tramite le quali il bonus può essere riconosciuto.

A tal proposito, vediamo come deve comportarsi il datore di lavoro per rispettare quanto previsto dalla legge.

Il bonus benzina

Grazie al decreto Ucraina-bis, il datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti, anche solo ad alcuni di essi, dei buoni benzina sui quali il lavoratore non paga imposte.

In particolare, per i buoni benzina erogati sulla base delle previsioni di cui al decreto Ucraina-bis, il lavoratore non paga:

  • né imposte,
  • né contributi.

I lavoratori non subiranno alcuna trattenuta fiscale o previdenziale in busta paga.

L’esenzione fiscale e contributiva vale per il solo anno 2022.

In particolare, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito del dipendente.

Tale limite di 200 euro può essere cumulato con quello di 258,28 euro, che fissa il limite di esenzione sia fiscale e contributivo dei cosiddetti «fringe benefits» (compresi ulteriori buoni benzina) riconosciuti ai dipendenti ex art. 51 comma3 del DPR 917/86, TUIR.

Per il bonus benzina non serve presentare alcuna domanda al Fisco.

Voucher cartaceo o elettronico?

Nella già citata circolare n° 27/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito in che modo possono essere riconosciuti i buoni benzina.

A tal proposito, è stato messo in evidenza che:

la modalità di erogazione dei buoni benzina segue quella ordinaria prevista dall’articolo 51, comma 3-bis, del TUIR, secondo cui «Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale».

Da qui,  il datore di lavoro potrà emettere anche un unico voucher purché il valore complessivo non ecceda il limite
massimo fissato dalla norma di riferimento.