Al fine di contrastare il caro carburante, nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, guidato dal Premier, Mario Draghi, nella seduta del 18 marzo 2022, è previsto un bonus benzina di 200 euro per il 2022 che le imprese possono riconoscere ai propri dipendenti.

In sintesi, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro.

In altri termini, le aziende, dunque, potranno riconoscere un buono benzina del valore di 200 euro a ciascun dipendente.

Tale importo non concorrerà a formare il reddito di questi ultimi. Quindi, sarà esentasse per il lavoratore e nessuna tassazione sarà applicata nemmeno in capo all’azienda.

Bonus benzina 200 euro e bonus carburante: analogie e differenze

Il bonus benzina di 200 euro, tuttavia, non dovrebbe confondersi con il buoni carburante che oggi già sono previsti dal nostro ordinamento fiscale. Questi sono una forma di welfare aziendale che godono di un trattamento fiscale di esenzione fino ad una certa soglia.

In dettaglio, ai sensi, del comma 3 dello stesso art. 51 del TUIR, non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente e, quindi, è esente IRPEF

il valore dei beni e dei servizi ricevuti dal datore di lavoro se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23. Tuttavia, se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

La soglia di 258,23 euro, è stata innalzata, per gli anni d’imposta 2020 e 2021, a 516,46 euro, rispettivamente dal decreto Agosto e decreto Sostegni. L’innalzamento rientra tra le misure di favore adottate dal governo durante l’emergenza Covid.

Per il 2022, invece, la soglia di esenzione ritorna agli originali 258,23 euro.

Il nuovo bonus benzina di 200 euro non sostituirebbe i buoni carburante ma dovrebbe affiancarli. Bisogna capirne l’eventuale cumulabilità o meno.

Attendiamo di conoscere il testo ufficiale del decreto per comprenderne il funzionamento e capire, quindi, se parliamo dello stesso fringe benefit già previsto dal citato art. 51 comma 3 del TUIR.

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