I beneficiari del bonus beni strumentali Nuova Sabatini potranno ottenere la quote residue dell’agevolazione, in unica soluzione, anche senza richiesta esplicita. A prevederlo è il nuovo Decreto Legge approvato ieri dal Governo e nella stessa giornata già pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Bonus beni strumentali Nuova Sabatini: come viene accredita l’agevolazione?

Considerando le novità apportate dalla Legge di bilancio 2021 che ha previsto, dal 1° gennaio 2021, l’accredito dell’agevolazione alle imprese in unica soluzione, valgono le seguenti regole. Per tutte le domande di finanziamento presentate dal 1° gennaio 2021 il contributo è erogato in unica soluzione, indipendentemente dall’ammontare del finanziamento deliberato.

L’erogazione del contributo in un’unica soluzione vale anche per le domande di finanziamento presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

  • dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
  • dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro, come da articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Bonus beni strumentali Nuova Sabatini: le novità del D.L. 99/2021

Negli altri casi, per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti di cui ai precedenti punti:

  • le agevolazioni non sono erogate in un’unica soluzione,
  • bensì in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.

Proprio in merito alle domande presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021, il nuovo D.L. 99/2021, all’art.5 prevede un’importante novità.

Nello specifico:

Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.

 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata gia’ erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

A tal fine, sono stanziate risorse per il 2021 pari a 425 milioni di euro.