Per l’utilizzo del bonus beni strumentali (credito d’imposta) è necessario il DURC (Documento unico di regolarità contributiva)?

E’ quanto è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, è stato domandato anche quali sono le conseguenze in cui si incorre nel caso di utilizzo del bonus nell’ipotesi di DURC irregolare.

Cos’è il DURC

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. “requisiti regolarità“).

Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.

La richiesta del DURC è online e la disponibilità dell’esito è comunicata all’indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso al servizio DURC online del sito INPS.

Bonus beni strumentali: è richiesta la regolarità contributiva

L’Amministrazione finanziaria (nella Circolare n. 9/E del 2021), in primis, ricorda che il contribuente può godere del bonus beni strumentali, a condizione che, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Detto ciò, l’Agenzia delle Entrate, precisa che la disponibilità di un DURC in corso di validità al momento dell’utilizzo del credito d’imposta è prova che il contribuente è in regola con gli obblighi contributivi.

La stessa Agenzia precisa che il DURC deve essere in corso di validità ogni volta che il bonus è utilizzato.

Laddove, invece, il contribuente utilizzi il credito in presenza di DURC irregolare (ossia di DURC richiesto e non rilasciato per irregolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili) questi dovrà restituire quanto indebitamente utilizzato e scatterà la sanzione del 30% dell’importo prevista dall’art.

13, comma 4, del D. Lgs. n. 471 del 1997).

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